T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3260

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I ricorrenti indicati in epigrafe impugnano il provvedimento con cui la Prefettura di Varese ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare PVA/L/N/2009/102451, deducendo il vizio di violazione dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009.

Il difensore, nel corso dell’udienza, ha dichiarato, per conto dei suoi assistiti, di non avere più interesse al ricorso.

Il ricorso è divenuto, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della complessità della questione della natura ostativa o meno del reato previsto all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 268/1998 – che ha visto la giurisprudenza assumere posizioni oscillanti – il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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