Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 01-09-2011) 11-11-2011, n. 41059

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.A. e D.V.F. ricorrono, per il tramite del difensore avv. P. Mori, avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 12-11-2010, che, confermando quella del GdP della stessa città del 18-5-2009, li ha ritenuti responsabili del reato di ingiuria in danno di S.E., fatto avvenuto in occasione di un incontro con la stessa, in compagnia di altre persone, per esigere il pagamento di lavori eseguiti per la ditta della p.o..

Con il primo motivo si deduce omessa motivazione per mancata identificazione degli imputati.

Con il secondo violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 62 bis c.p., avendo il giudice di secondo grado fatto applicazione retroattiva, al fine di escludere il riconoscimento delle generiche, della norma, all’epoca del fatto non in vigore, che stabilisce l’insufficienza a tale scopo dello stato d’incensuratezza.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’asserito vizio di motivazione,sul punto dell’identificazione degli imputati, è da escludere per il pacifico rilievo che costoro erano ben noti alla persona offesa, per conto della quale avevano eseguito dei lavori, alla cui richiesta di pagamento era finalizzato l’incontro, poi sfociato nell’aggressione verbale nei confronti della S..

Pure manifestamente infondato è il secondo motivo, risultando chiaro dalla decisione impugnata che il principale, e di per sè sufficiente, motivo del diniego della concessione di attenuanti generiche, sta nella serietà e gravità dell’aggressione, che, per quanto solo verbale – anche se furono fatti volare degli oggetti-, venne posta in essere da quattro persone nei confronti di una donna in stato di gravidanza, causandole forte turbamento, direttamente rilevato dal teste D.P., intervenuto in suo soccorso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p., nonchè la condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali di parte civile, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1500, oltre accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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