T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso principale i sig.ri C. e M. impugnano l’ordinanza n. 27 del 21.1.2002 con cui il Comune di Arese ha ingiunto loro la demolizione di alcune opere realizzate in assenza di titolo edilizio, deducendo i seguenti motivi:

I. violazione e falsa applicazione dell’art. 31, lett. D, l. n. 457/1978; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, l. n. 47/1985; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti di fatto e di diritto;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 per difetto di istruttoria e motivazione apodittica ed incongrua.

I ricorrenti chiedono inoltre la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

Con ordinanza n. 45 del 15.2.2003, il Comune di Arese ha prorogato di 90 giorni i termini per il ripristino dello stato dei luoghi per consentire agli interessati la presentazione di eventuali memorie ai sensi della l. n. 241/1990 o istanze di sanatoria, riservandosi di adottare i provvedimenti definitivi all’esito della presentazione e dell’istruttoria di tali istanze.

Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti insorgono avverso tale atto, articolando le seguenti doglianze:

I. errata notificazione dei provvedimenti impugnati;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., del principio del giusto procedimento, del principio di tassatività dei provvedimenti amministrativi; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per contraddittorietà intrinseca tra atti;

II. violazione e falsa applicazione del r.e.c. in vigore all’epoca dei presunti abusi; violazione e falsa applicazione del regolamento di igiene tipo della Regione Lombardia; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 n.t.a.; eccesso di potere per travisamento dei fatti.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a contestare la fondatezza delle censure dedotte, ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse dei motivi aggiunti in considerazione della natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.

All’udienza del 17 novembre 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In data 13 gennaio 2006 il Comune di Arese ha rilasciato, a favore dei ricorrenti, un permesso di costruire che ha sanato gli abusi contestati con le ordinanze impugnate.

Il provvedimento sopravvenuto, privando i provvedimenti originari di ogni capacità lesiva, rende inutile la pronuncia del giudice.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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