T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3256

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso principale il sig. B. chiede che venga accertata l’illegittimità del silenzio tenuto dalla Prefettura di Lecco sull’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal sig. M.L., per violazione delle norme sul procedimento amministrativo.

Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugna il provvedimento del 29.6.2010 con cui la Prefettura di Lecco ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, deducendo i vizi di violazione degli artt. 3, l. n. 241/1990 e 1 ter, d.l. n. 78/2009 ed eccesso di potere.

Il difensore, nel corso dell’udienza, ha dichiarato, per conto del suo assistito, di non avere più interesse al ricorso.

Il ricorso è divenuto, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della complessità della questione della natura ostativa o meno del reato previsto all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 268/1998 – che ha visto la giurisprudenza assumere posizioni oscillanti – il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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