Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-07-2011) 11-11-2011, n. 41120

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con istanza del 3 dicembre 2006 C.N. e B. R. chiedevano alla Corte di Assise di Catania, quale giudice dell’esecuzione, di ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari della stessa città di provvedere alla cancellazione del sequestro al quale era stato sottoposto il compendio immobiliare, costituito da una villa con annesso terreno sita in (OMISSIS), sottoposto a sequestro nel 1993 dal GIP del Tribunale di Catania. I suddetti beni non erano stati confiscati dalla Corte di assise di Catania che aveva ritenuto non perfezionata la vendita del compendio immobiliare e, in conseguenza, aveva condannato i signori A., padre e figlio, imputati del reato di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 12 quinquies solo in relazione al tentativo di detto delitto.

2.- La Corte di Assise di appello di Catania dichiarava la propria incompetenza a decidere posto che il giudice dell’esecuzione competente andava individuato, a norma dell’art. 665 c.p.p., comma 4, nella Corte di Assise di Messina la quale aveva pronunciato la sentenza divenuta esecutiva per ultima, e già irrevocabile prima della proposizione dell’istanza, nei confronti di A.M..

Anche la Corte di Assise di Messina con provvedimento in data 17 febbraio 2011 declinava la propria competenza e proponeva conflitto dinnanzi a questa Corte ritenendo che nel caso di specie, poichè trattasi di valutare il fondamento della richiesta restituzione di bene in sequestro, non debba trovare applicazione la regola dell’art. 665 c.p.p., comma 4, che presuppone che l’esecuzione concerna una pluralità provvedimenti emessi da giudici diversi, e unico giudice competente a conoscerne sia proprio quello del procedimento nell’ambito del quale il bene era stato sottoposto a sequestro che avrebbe dovuto decidere sulla restituzione ovvero sulla confisca del bene medesimo.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Antonio Mura ha chiesto sia dichiarata la competenza della Corte di Assise di Messina.

4.- E’ principio di diritto del tutto pacifico che quando un soggetto ha subito più condanne definitive da giudici diversi, la competenza a provvedere in ordine all’esecuzione delle diverse sentenze è del giudice del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche qualora si tratti dell’esecuzione di un provvedimento, sentenza o decreto emesso da un giudice diverso.

L’art. 665 c.p.p., comma 4, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima (Cass., Sez. 1, sent. 1.6.1994, n. 2650, Rv. 198934).

Altrettanto pacifico, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità è che tale competenza, che ha carattere funzionale ed è, perciò, assoluta ed inderogabile, (tra le tante:

Cass., Sez. 1, sent. 15.2.2006, n. 8849, Rv. 198934;; Cass., Sez. 1, sent. 4.7.2008, n. 31946, Rv. 240775; Cass. Sez. 1 sent. 2.12.2009, n. 49378, Rv. 245953; Cass. Sez. 1 sent. 28.4.2010, n. 18734, Rv.

247455).

5.- Ciò premesso la competenza a conoscere dell’istanza proposta da C.N. e B.R. è della Corte di Assise di Messina che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, e prima della proposizione dell’istanza, nei confronti di A.M..

P.Q.M.

Dichiara la competenza del la Corte di Assise di Messina cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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