T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3254

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato la Prefettura di Varese ha revocato il contratto di soggiorno sottoscritto tra il sig. M.A.E. ed il sig. S.H., a seguito della procedura di emersione di cui all’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. nella l. n. 102/2009.

L’amministrazione ha ritenuto ostativa – ai sensi dell’art. 1 ter, c. 13, lett. c, d.l. n. 78/2009 – la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 6, c. 3 e 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, inflitti a carico del lavoratore.

Avverso tale determinazione insorgono i ricorrenti, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la natura non ostativa dei reati commessi.

Il difensore, nel corso dell’udienza, ha dichiarato, per conto dei suoi assistiti, di non avere più interesse al ricorso.

Il ricorso è divenuto, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della complessità della questione della natura ostativa o meno del reato previsto all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, che ha visto la giurisprudenza assumere posizioni oscillanti, il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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