T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3253

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il sig. M.A.S.R. impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui la Prefettura di Varese ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, deducendo il vizio di violazione dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 e dell’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998.

Il difensore, nel corso dell’udienza, ha dichiarato, per conto del suo assistito, di non avere più interesse al ricorso.

Il ricorso è divenuto, pertanto, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della complessità della questione della natura ostativa o meno del reato previsto all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 268/1998 – che ha visto la giurisprudenza assumere posizioni oscillanti – il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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