T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3252

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti indicati in epigrafe impugnano il provvedimento con cui la Prefettura di Lecco ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 18.9.2009, deducendo i vizi di violazione degli artt. 4, d.lgs. n. 286/1998, 3, 24 e 27 Cost, eccesso di potere, violazione dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 e dell’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, violazione dell’art. 10, l. n. 241/1990.

La Prefettura, con nota del 17 agosto 2011, ha comunicato di avere riaperto la procedura di emersione, la quale è stata definita con la stipula del contratto di soggiorno e contestuale richiesta di permesso di soggiorno.

Poiché le ragioni di parte ricorrente sono state integralmente soddisfatte, al Collegio non resta altro che dare atto della cessazione della materia del contendere.

In considerazione della complessità della questione della natura ostativa o meno del reato previsto all’art. 14, c. 5 ter, d.lgs. n. 268/1998 – che ha visto la giurisprudenza assumere posizioni oscillanti – il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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