T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3250

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, le sig.re T.Z., G.B. e M.B. contestano la legittimità del comportamento tenuto dalle amministrazioni resistenti nel corso della procedura espropriativa conclusa con il decreto del Prefetto della Provincia di Varese prot. N. 3925/04/Amm. Gen. del 13 maggio 2004.

Tale atto, affermano le ricorrenti, dispone l’esproprio di un’area di mq 245, a fronte della corresponsione di un’indennità complessiva pari a euro 50.360,91, quando in realtà, l’area effettivamente occupata dall’amministrazione sarebbe pari a mq. 518: la Ferrovie Nord s.p.a. avrebbe errato nella determinazione delle superfici espropriate, avendo fatto riferimento al solo frazionamento catastale n. 6, senza effettuare reali verifiche.

Le ricorrenti chiedono:

– l’accertamento dell’illegittimità del comportamento delle p.a. di occupazione irreversibile senza titolo di una porzione del loro terreno pari a mq 273 e la condanna delle p.a. al risarcimento del valore venale di tale area;

– l’accertamento dell’illegittimità del comportamento delle p.a. di posizionamento sul terreno di loro proprietà, senza alcun titolo, di un pozzetto di ispezione con chiusino in ghisa e canalizzazione in PVC, posto a protezione di un cavo di asservimento alla linea di contatto TE a 3.000 Vcc, con conseguente condanna alla rimozione del cavo di media tensione e del pozzetto;

– la condanna delle p.a. al risarcimento delle somme sborsate a titolo di competenze del perito per la richiesta dell’autorizzazione alla risistemazione della recinzione nonché delle somme versate per lo sbancamento del terreno con l’eliminazione dello scarto di cantiere lasciato dall’appaltatore e il posizionamento di terra di coltura;

– di essere autorizzate a prelevare dalla Cassa Depositi e Prestiti la somma ivi depositata, oltre agli interessi maturati, a saldo dell’indennità per la porzione di mq 245, oggetto del decreto di esproprio.

Si è costituita in giudizio la Ferrovie Nord s.p.a. e, oltre chiedere il rigetto nel merito del ricorso, ne ha eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione.

Si sono costituiti anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’interno, eccependo il loro difetto di legittimazione passiva.

All’udienza pubblica del 20 ottobre 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione è fondata.

Le ricorrenti lamentano l’erroneità del dato, indicato nel decreto di esproprio, relativo alla superficie oggetto di espropriazione, avendo l’amministrazione determinato la misura delle superfici espropriate prendendo a riferimento il solo frazionamento catastale, senza effettuare reali verifiche sul posto, in particolare per appurare i confini prima dell’abbattimento del muro di cinta della proprietà; a loro avviso, la superficie effettivamente espropriata sarebbe, quindi, pari a mq 518 (o 473) anziché a mq 245, come riportato sul decreto di esproprio.

Così argomentando, le ricorrenti, in sostanza, non contestano la legittimità degli atti espropriativi ma la determinazione dell’indennità di esproprio.

Il ricorso non mira, invero, a proporre un’azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione di un’area maggiore rispetto a quella espropriata. È, difatti, incontestato quale sia l’area oggetto del provvedimento di esproprio. Ciò che è controverso è, unicamente, quali siano le sue effettive dimensioni all’esito dei frazionamenti catastali.

Di ciò ne sono consapevoli le stesse ricorrenti i quali, nella nota del 16.10.2002, indirizzata alle Ferrovie Nord Milano esercizio s.p.a., dopo aver rappresentato l’erroneità della indicazione relativa alla superficie espropriata operata dalla p.a., avevano, per l’appunto, chiesto il ricalcalo dell’indennità di espropriazione e non la restituzione di una parte dell’area o il relativo risarcimento del danno.

La controversia non attiene, dunque, alla legittimità del provvedimento di esproprio ma si concreta in un’opposizione alla stima la quale, ai sensi dell’art. 53, d.P.R. n. 327/2001, appartiene alla giurisdizione del g.o. (cfr. T.A.R. Trento Trentino Alto Adige, 2 agosto 2005, n. 221).

Parimenti insussistente è la giurisdizione sulle domande volte alla rimozione del cavo di media tensione e del pozzetto posizionati sui terreni delle ricorrenti e al risarcimento degli importi sborsati a titolo di competenze del perito per la richiesta dell’autorizzazione alla sistemazione della recinzione nonché delle somme versate per lo sbancamento del terreno con l’eliminazione dello scarto di cantiere lasciato dall’appaltatore ed il posizionamento di terra di coltura.

Esse non attengono, invero, a comportamenti riconducibili all’esercizio di un pubblico potere ma a mere attività materiali e vanno dunque censurate dinanzi al giudice ordinario (Cfr. C.Cost. sent. n. 204/2004).

In conclusione va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara, ai sensi dell’art. 11 cod.proc.amm., la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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