T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3249

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La C. s.r.l. impugna le deliberazioni indicate in epigrafe con cui il Consiglio Comunale di Garbagnate Monastero ha adottato ed approvato il piano di governo del territorio, nella parte in cui includono l’area di sua proprietà negli "ambiti residenziali di edilizia estensiva" e ne impediscono così l’edificazione.

La ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e carenza di motivazione atta a giustificare la ragionevolezza della scelta.

A suo avviso, almeno parte dell’area di sua proprietà avrebbe potuto essere destinata ad "ambito residenziale di conservazione", stante l’esistente urbanizzazione del comparto e l’edificazione già in atto; la scelta di inserire l’area in questione in un "ambito residenziale di edilizia estensiva" – destinazione che sarebbe prevista dal p.g.t. solo per alcune piccole aree del territorio comunale, interessate da costruzioni residenziali attorniate da spazi verdi – sarebbe illogica in quanto essa non avrebbe le caratteristiche previste dal p.g.t. per tale tipo di ambito.

Inoltre, le aree di proprietà della ricorrente, in quanto inedificate, sarebbero illogicamente private di ogni possibilità edificatoria, non potendo fruire della possibilità, consentita negli ambiti residenziali di edilizia estensiva, di realizzare, una tantum, incrementi volumetrici degli edifici esistenti e senza che ciò sia necessario per soddisfare specifici interessi pubblici, comunali o sovracomunali.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

All’udienza del 20 ottobre 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato.

La decisione dell’amministrazione di qualificare le aree di proprietà della ricorrente quali "ambiti residenziali di edilizia estensiva", confermando sostanzialmente quanto previsto dal precedente strumento urbanistico, e di respingere l’osservazione della ricorrente volta ad ottenere l’edificabilità delle aree – come tutte scelte effettuate dall’amministrazione in sede di pianificazione urbanistica – è connotata da un’amplissima discrezionalità e costituisce apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1015).

Né il Collegio ritiene che essa sia inficiata da arbitrarietà, irrazionalità ed irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti.

La scelta non può, difatti, ritenersi illogica per la circostanza che l’area sia adiacente ad aree densamente edificate, aventi una destinazione residenziale, ben potendo anche due aree confinanti avere differenti destinazioni: la posizione al confine della zona urbanizzata non può, invero, giustificare per ciò solo l’estensione della edificazione (c.f.r. Cons. Stato, 27 novembre 2008, n. 5881; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 29 marzo 2004 n. 1338).

Non può, poi, condividersi quanto affermato dalla C. s.r.l. circa il fatto che l’area in questione non avrebbe le caratteristiche previste dal p.g.t. per l’ambito residenziale di edilizia estensiva.

L’art. D7 delle n.t.a., a differenza di quanto sostiene la ricorrente, non limita, invero, la destinazione agli spazi verdi pertinenziali di ridotte dimensioni.

Essa descrive gli ambiti residenziali di edilizia estensiva quali "parti del territorio sulle quali insistono costruzioni residenziali attorniate da ampi spazi di verde" e tale è l’area in questione.

Anche la circostanza che una ridotta porzione dell’area debba essere ceduta al Comune, per la realizzazione di standard, in attuazione di una convenzione, non palesa affatto una illogicità della destinazione attribuita alla parte residua.

Ugualmente, non può ritenersi irrazionale la scelta di limitare l’edificazione alla realizzazione di incrementi volumetrici dei soli fabbricati esistenti, essendo, al contrario, rispondente all’esigenza di tutela ambientale espressamente sancita all’art. D7 delle n.t.a.

Non è stata poi dimostrata l’insussistenza di tale interesse ambientale, che non può certamente dirsi escluso solo perché l’area non risulta gravata da specifici vincoli paesaggistici.

Infine, la circostanza che l’amministrazione avrebbe potuto attribuire una differente destinazione, che, a dire della ricorrente, sarebbe stata compatibile con le linee guida fissate dal documento di piano, anche ove veritiera, non paleserebbe affatto l’illogicità della differente soluzione accolta dalla p.a.

Quanto alla motivazione addotta in sede di controdeduzioni all’osservazione presentata dalla ricorrente – secondo cui la previsione di un’edificabilità delle aree si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di piano e con le caratteristiche ambientali del luogo – essa è esente da vizi. E’ sufficiente, a tal fine, richiamare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui le osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133).

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato, e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Garbagnate Monastero, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 2000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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