T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3248

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. F. impugna il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Premana ai confinanti, i sig.ri P., avente ad oggetto la realizzazione di lavori di adeguamento igienico – sanitario con sopralzo del fabbricato, la relativa autorizzazione paesaggistica e l’art. 22 delle n.t.a.

2. Questi i motivi di ricorso:

I. violazione dell’art. 9, d.m. 1444/1968; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, travisamento dei fatti;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 22 delle n.t.a.; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti: il progetto non sarebbe finalizzato a permettere il raggiungimento dei requisiti igienicosanitari relativi alle altezze interne del fabbricato esistente ma comporterebbe un illegittimo ampliamento dell’edificio con la creazione di una nuova unità immobiliare;

III. violazione dell’art. 18 del r.e.c., secondo cui "in caso di sopraelevazione i piani sottostanti a quelli da costruirsi devono avere l’altezza stabilita per i piani intermedi, cioè m. 2,70"; eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e di motivazione;

IV. violazione dell’art. 37 delle n.t.a. del p.t.c.p., eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria; travisamento dei fatti;

V. violazione, falsa e mancata applicazione degli artt. 142, 146 e 159 del d.lgs. n. 42/2004; violazione dell’art. 80, l. reg. Lombardia n. 12/2005; violazione della deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/2121; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti;

3. Il ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni subiti.

4. L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a contestare l’infondatezza nel merito delle censure dedotte, ha eccepito l’irricevibilità dell’impugnazione dell’art. 22 delle n.t.a. del p.r.g. vigente all’epoca del rilascio del permesso di costruire.

5. All’udienza pubblica del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

6. Il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta l’illegittimità del permesso di costruire per violazione dell’art. 9, d.m. 1444/1968 è fondato.

La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, nel prescrivere, per gli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate, ponga una prescrizione tassativa ed inderogabile (Cassazione civile, sez. II, 22 aprile 2008, n. 10387; sez. II, 3 marzo 2008, n. 5741).

È ugualmente pacifico che l’art. 9, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, pur riferendosi (comma 1 n. 2) alla realizzazione di "nuovi edifici", sia applicabile anche agli interventi di sopraelevazione (Corte costituzionale, 19 maggio 2011, n. 173; Cass. Civ., sez. II, 27 marzo 2001, n. 4413; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 10 dicembre 2010, n. 7505).

Questi principi trovano piena applicazione nella fattispecie oggetto del presente giudizio non potendo condividersi quanto sostenuto dalla difesa dell’amministrazione resistente circa la assimilazione dei nuclei rurali in questione – azzonati dal p.r.g. in zona agricola E – alle zone A, e, quindi, l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 9, d.m. 1444/1968.

La norma, invero, non può che fare riferimento alla classificazione operata dallo strumento urbanistico comunale ai sensi dell’art. 2, d.m. 1444/1968 e non possono, quindi, invocarsi asserite caratteristiche obiettive della zona contrastanti con la qualificazione operata dal p.r.g.

Né trova applicazione la deroga prevista all’ultimo comma dell’art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, concernendo solo i piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate e non i permessi di costruire (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7731).

7. Per le ragioni esposte va quindi affermata l’illegittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Premana a favore dei sig.ri P. poiché prevede la realizzazione di una sopraelevazione senza che sia rispettata la distanza di 10 metri tra pareti finestrate (rispetto all’edificio di proprietà del ricorrente) prevista dall’art. 9, d.m. 1444/1999. Le altre censure proposte possono essere assorbite.

8. Non assume, in particolare, rilievo l’impugnazione dell’art. 22 delle n.t.a. – e quindi anche l’eccezione di irricevibilità formulata dalla difesa dell’amministrazione resistente – in quanto tale norma non deroga espressamente alla previsione di cui all’art. 9, d.m. 1444/1968 ed è quindi suscettibile di un’interpretazione conforme alla norma di rango superiore.

Anche ove così non fosse, poiché l’art. 9, d.m. 1444/1968 è stato emanato su delega dell’art. 41 quinquies l. 17 agosto 1942 n. 1150, aggiunto dall’art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica (Cassazione civile sez. un., 7 luglio 2011, n. 14953; Consiglio Stato sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7731).

9. La domanda di risarcimento dei danni è, invece, infondata.

L’annullamento del permesso di costruire fornisce, invero, un’adeguata tutela, evitando, per il futuro, il verificarsi di pregiudizi.

Né il ricorrente ha provato di aver subito, medio tempore, alcun danno (quale sarebbe stato, ad esempio, la vendita o la locazione dell’immobile di sua proprietà ad un prezzo inferiore a quello che avrebbe ottenuto in assenza della realizzazione, da parte del confinante, dell’intervento di sopraelevazione), essendosi limitato a generiche affermazioni in merito alla riduzione della luce e dell’aria ed alla perdita di valore dell’immobile.

10. In considerazione della soccombenza sulla domanda risarcitoria, può disporsi l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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