T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3247

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le sig.re G.C., L.C. e F.C., in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola C.F., impugnano la deliberazione indicata in epigrafe con cui il Consiglio Comunale di Garbagnate Monastero ha approvato il piano di governo del territorio, nella parte in cui prevede che parte del terreno dell’impresa agricola (precedentemente classificata come area di rispetto stradale) sia destinata a pista ciclopedonale e nella parte in cui ha confermato la destinazione agricola dell’area di loro proprietà, censita in catasto al foglio 9, mappale 125, anziché prevedere – come richiesto in sede di osservazioni al p.g.t. – una destinazione residenziale di completamento e consentire su di essa un trasferimento della volumetria esistente su altra area (con conseguente possibilità per l’amministrazione di reperire superfici idonee ad ampliare una strada esistente).

Questi i motivi di ricorso:

I. violazione ed errata applicazione degli artt. 9, 10 e 13, l. reg. Lombardia n. 12/2005 in relazione al contenuto delle n.t.a. e delle osservazioni presentate: violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione; manifesta illogicità e contraddittorietà;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 49, d.lgs. n. 267/2000 in relazione alla mancata indicazione del parere di regolarità contabile da parte dei responsabili degli uffici competenti;

III. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 13, l. reg. Lombardia n. 12/2005 in relazione ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa nonché della partecipazione diffusa dei cittadini;

IV. violazione e falsa applicazione dell’art. 9, l. reg. Lombardia n. 12/2005;

V. violazione e falsa applicazione dell’art. 4, l. reg. Lombardia n. 12/2005 e della direttiva CEE n. 2001/42/CE del 27.6.2001, recepita con d.lgs. n. 152/2006.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per essere stato proposto irritualmente in forma collettiva.

All’udienza del 20 ottobre 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Con memoria depositata il 6 ottobre 2011, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, essendo intervenuto un accordo con l’amministrazione sulla misura dell’indennizzo dovuto per la cessione al Comune delle aree oggetto di doglianza.

Va, pertanto, dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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