Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 11-11-2011, n. 41071

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 21.06.2010 la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna alla pena di giorni 20 d’arresto Euro 8.000 d’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a M.D. quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere, senza permesso di costruire, eseguito (previa demolizione di un box metallico esteso mt. 3×6) un edificio in muratura a un piano fuori terra di mt. 6,83×4,50 (accertamento in corso d’opera del 19.09.2006).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:

– sulla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato per avere egli agito nella convinzione di liceità del proprio comportamento perchè, appena acquistato il podere ove insisteva il box, aveva presentato, nell’anno 1995, domanda di sanatoria e, trascorsi dieci anni, convinto di avere diligentemente operato, aveva ricostruito il manufatto, rovinato a terra a causa del vento, con materiali più resistenti;

– sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 che, invece, gli competeva per avere demolito il manufatto immediatamente dopo l’ingiunzione comunale;

– sulla determinazione della pena superiore al minimo edittale.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Sulla configurabilità del reato il ricorso non è puntuale perchè censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati, col richiamo delle argomentazioni della sentenza di primo grado, gli elementi probatori emersi a carico dell’imputato e confutate le obiezioni difensive.

E’ stato accertato, in fatto, che il predetto ha demolito un preesistente box metallico ed ha realizzato, senza permesso di costruire, un nuovo organismo edilizio del tutto diverso dal precedente con aumento della volumetria.

L’illecito rientra nella figura giuridica di ristrutturazione per la quale occorre, D.P.R. n. 389 del 2001, ex art. 10, comma 1, lett. a), il premesso di costruire, come per "le opere di ogni genere con le quali s’intervenga sul suolo o nel sudo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con l’irremovibilita della struttura o con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca nell’oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori. ossia nell’attitudine a un’utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente" (Cassazione Sezione 3 n. 12022/1997, Fulgoni, RV. 209199).

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto, sulla scorta dei dati probatori acquisiti, che sia stata eseguita un’opera che ha comportato immutazione dell’assetto urbanistico del territorio.

Corretta, quindi, è la qualificazione del fatto come ristrutturazione edilizia che consiste nella trasformazione di un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che portino a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con interventi che comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti.

Tale attività può attuarsi attraverso una serie d’interventi che si caratterizzano per la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate analiticamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo (Cassazione Sezione 3 n. 35897/2008).

Nella specie, tanto è stato validamente riscontrato per la realizzazione di un’opera che ha determinato aumento volumetrico e di superfici.

Alla stregua di quanto ritenuto, correttamente è stata ravvisata la sussistenza dell’elemento psicologico del reato stante che l’imputato, senza accertare quale fosse lo stato della pratica di sanatoria dell’immobile abusivo, ha eseguito, previa demolizione dello stesso, un nuovo organismo edilizio del tutto difforme da quello preesistente, sicchè, nella specie, non può parlarsi d’incolpevole e inevitabile ignoranza della legge penale.

Il predetto, infatti, quanto meno, non ha osservato, con il criterio dell’ordinaria diligenza, il cd. dovere d’informazione, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia.

Secondo l’orientamento di questa Corte "deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p." (Cassazione Sez. 6, n. 9120/1998, RV. 211582), sicchè non è censurabile la decisione sul punto basata sulla gravità del fatto, desunta dalla consistenza dell’opera abusiva eseguita, circostanza sicuramente idonea a giustificare l’applicazione della pena pecuniaria leggermente superiore al minimo edittale.

La censura sul diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 è manifestamente infondata non potendo la stessa essere applicata quando la demolizione di un manufatto abusivo sia posta in essere a seguito dell’accertamento della violazione edilizia e dell’intervenuta ingiunzione a demolire, nella specie notificata dal Comune, sicchè manca il necessario requisito soggettivo della spontaneità del ravvedimento.

Il rigetto del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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