T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3244

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I sig.ri O.B., B.C., R.M., D.D., L.G.F., A.P., M.M.V. e la società La P. s.n.c. di M.E. e E. & C. impugnano la deliberazione n. 21 del 29.5.2007 con cui il Consiglio Comunale di Garbagnate Monastero ha approvato il piano di governo del territorio.

Queste le censure dedotte:

– violazione e mancata applicazione dell’art. 13, l. reg. Lombardia n. 12/2005; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. reg. Lombardia n. 12/2005, e cioè dei principi di pubblicità e trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti urbanistici, del principio di partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni, del principio di possibile integrazione del contenuto della pianificazione da parte dei privati;

– violazione e mancata applicazione dell’art. 49, d.lgs. n. 267/2000 per omessa espressione del parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio e del parere di regolarità contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 4, l. reg. Lombardia n. 12/2005 in relazione alla delibera del consiglio regionale della Lombardia n. VIII/351 del 13.3.2007, della direttiva CEE n. 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ed al d.lgs. n. 152/2006;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 9, l. reg. Lombardia n. 12/2005 in relazione al contenuto del piano dei servizi;

– eccesso di potere, travisamento dei fatti, errata valutazione dello stato dei luoghi in relazione all’osservazione presentata dal sig. O.B. e alle controdeduzioni formulate dall’amministrazione comunale a sostegno del rigetto delle medesime;

– eccesso di potere, travisamento dei fatti, erronea valutazione dello stato dei luoghi in relazione all’osservazione presentata dai sig.ri B.C. e R.M. ed alle controdeduzioni formulate dall’amministrazione a sostegno del rigetto delle medesime;

– eccesso di potere, errata valutazione dello stato dei luoghi, errore materiale nella perimetrazione del piano attuativo 21 in relazione alla proprietà del sig. L.G.F.;

– eccesso di potere, carenza di motivazione in relazione alla previsione del p.g.t. che ha inserito il lotto di terreno confinante con l’immobile di proprietà del sig. D.D. in un piano attuativo (P.A.8) ed ha quindi portato al mutamento di destinazione da agricola a residenziale; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 11, l. reg. Lombardia n. 12/2005;

– eccesso di potere, carenza di motivazione in relazione all’osservazione presentata dalla società La P. s.n.c.;

– i sig.ri A.P. e M.M.V., in qualità di consiglieri comunali del Comune di Garbagnate Monastero, deducono il vizio di violazione e mancata applicazione dell’art. 11, c. 1, lett. b) dello Statuto Comunale pubblicato sul b.u.r.l. il 24.12.2001 nonché dell’art. 11, c. 9 del regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 62 del 21.11.1995; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per la disparità delle situazioni giuridiche dei ricorrenti e la mancata sottoscrizione della procura alle liti da pare dei sig. P., V. e F..

Si è costituito in giudizio il controinteressato M.C., il quale, oltre a chiedere il rigetto nel merito del ricorso, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

Hanno proposto intervento ad opponendum i sig.ri A.C. e E.M..

All’udienza del 20 ottobre 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

L’eccezione – sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente – di inammissibilità del ricorso collettivo è fondata.

Per costante giurisprudenza, ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo – che deroga al principio secondo il quale ogni domanda proposta al giudice amministrativo deve essere fatta valere dal singolo titolare della situazione giuridica soggettiva con separate azioni – occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928).

Tali presupposti non ricorrono nel caso in esame: non sussiste, invero, omogeneità delle posizioni giuridiche dei ricorrenti – ciascuno ha, difatti, un interesse all’annullamento del piano di governo del territorio differente rispetto a quello fatto valere dagli altri – né identità dei motivi di ricorso: escludendo i primi quattro motivi, comuni a tutti i ricorrenti, la deliberazione di approvazione del p.g.t. è, difatti, censurata per ragioni riconducibili, di volta in volta, solo ad alcuni di essi.

In conclusione, stante la disomogeneità delle posizioni soggettive dedotte in giudizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) – di cui 4000,00 (quattromila/00) a favore del Comune di Garbagnate Monastero e 1.000,00 (mille/00) a favore del controinteressato – oltre oneri di legge.

Compensa le spese nei confronti degli interventori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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