T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3243

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 21.9.2010, la Prefettura di Varese disponeva la revoca del contratto di soggiorno sottoscritto, a seguito di procedura di emersione di cui alla legge 102/2009, fra il sig. Polita Antonello ed il cittadino straniero sig. B.A..

In particolare, l’Amministrazione rilevava che quest’ultimo era stato condannato, seppure con altro nome ("alias"), vale a dire col nome di B.A.A., per lesioni personali ( art. 582 c.p.).

Contro il menzionato provvedimento di revoca era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione degli articoli 7, 8 e 10 bis della legge 241/1990;

2) difetto di motivazione e mancata analitica indicazione della norma di legge violata;

3) eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;

4) difetto di motivazione ed insussistenza delle ragioni ostative ai sensi dell’art. 1 ter, comma 13, della legge 102/2009 anche con riferimento agli articoli 178 e seguenti del codice penale e 445 del codice di procedura penale.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

Con decreto n. 5 del 10.1.2011, il Presidente della II sezione respingeva la domanda di misure cautelari monocratiche.

In esito all’udienza cautelare del 27.1.2011, erano disposti incombenti istruttori con ordinanza n. 253/2011, incombenti che erano reiterati con successiva ordinanza n. 514 del 14.3.2011.

Infine, all’udienza camerale del 21.4.2011, era fissata udienza di discussione, con ordinanza n. 675/2011.

Il 29.10.2011, l’Avvocatura dello Stato depositava nota della Prefettura di Varese, con allegata copia della sentenza penale di condanna del ricorrente.

Alla successiva pubblica udienza del 1.12.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Nel primo mezzo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 ed in genere delle garanzie di partecipazione al procedimento previste dalla legge citata.

Il motivo deve però respingersi, tenuto conto che il provvedimento di revoca, attesa la condanna penale subita dal ricorrente, deve reputarsi atto vincolato, per le ragioni che meglio saranno esposte in sede di trattazione degli altri mezzi di gravame.

Atteso, quindi, il carattere vincolato del provvedimento, nessun elemento utile avrebbe potuto essere apportato dal ricorrente, per cui l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento non costituisce vizio di legittimità dell’atto ivi impugnato (cfr. art. 21 octies della legge 241/1990 e in giurisprudenza, fra le più recenti, TAR Abruzzo, L’Aquila, 18.4.2011, n. 197).

2. I successivi motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro sostanziale omogeneità, visto che con gli stessi viene denunciato il difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, la quale avrebbe erroneamente attribuito carattere ostativo all’emersione alla condanna penale sofferta dall’esponente.

Nell’atto impugnato, la revoca del contratto di soggiorno è giustificata con il riferimento alla condanna penale subita, seppure non col proprio nome ma con un "alias", dal ricorrente, per un reato ostativo all’emersione, vale a dire quello di lesioni personali di cui all’art. 582, comma 2°, del codice penale.

La legislazione sull’emersione ( legge 102/2009), esclude espressamente la possibilità di beneficiare della procedura di sanatoria per coloro che sono stati condannati per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (articoli che, come noto, individuano i reati per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto in flagranza).

Il delitto di lesioni personali ( art. 582 del codice penale), rientra senza dubbio fra quelli di cui sopra, visto che è richiamato espressamente dall’art. 381 c.p.p.

Dalla sentenza di condanna riportata dall’esponente, versata in atti dall’Amministrazione ed in relazione alla quale non sono state mosse particolari contestazioni difensive nel gravame, risulta in maniera chiara la condotta di particolare gravità posta in essere dal sig. Benamor.

Quest’ultimo, oltre al reato di lesioni, si è reso responsabile di altri reati contro la fede pubblica ( art. 495 codice penale), oltre che di violazioni del Testo Unico sull’immigrazione ( D.Lgs. 286/1998); sul punto preme rinviare al testo integrale della sentenza di condanna, depositata dalla parte resistente il 29.10.2011; preme ricordare ancora che si tratta di sentenza pronunciata a seguito di dibattimento (e non, ad esempio, di sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.), e quindi dopo un pieno accertamento probatorio dei fatti contestati.

Di fronte a tale quadro delittuoso, non emergono in alcun modo particolari elementi a favore del ricorrente, che consentano di ipotizzare un suo ravvedimento, sicché non appare censurabile la condotta della Prefettura di Varese, che ha revocato il contratto di soggiorno.

Da ultimo e per doverosa completezza, il Collegio ritiene di affermare che, vista la gravità dei fatti commessi, non vi é neppure spazio per una eventuale questione di legittimità costituzionale della disciplina dei reati ostativi all’emersione di cui alla legge 102/2009; questione che, per una fattispecie però differente, caratterizzata dalla minore gravità della condotta delittuosa, era già stata sollevata dal TAR per il Friuli VeneziaGiulia e che è stata ritenuta manifestamente inammissibile dalla Corte Costituzionale, con recente ordinanza (n. 307 depositata l’11.11.2011).

In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.

3. Le spese possono essere compensate, attese sia la particolare condotta in causa dell’Amministrazione, rimasta a lungo inerte a fronte delle ordinanze istruttorie della Sezione, sia le oscillazioni giurisprudenziali in materia, caratterizzata anche dall’intervento della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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