Cass. civ. VI – 1, Sent., 21-05-2012, n. 8030 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe per i seguenti motivi: a) motivazione omessa e/o insufficiente su un fatto decisivo della controversia consistente nella individuazione della data di decorrenza della durata ragionevole della procedura per i ricorrenti b) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 c) in via ulteriormente subordinata violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 2. Non svolgono difese gli intimati.

Motivi della decisione

CHE:

3. Il ricorso è fondato in quanto non appare comprensibile nel decreto impugnato quale sia il dies a quo della durata ragionevole (e tollerabile) della procedura che deve coincidere con la data di presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte degli istanti nè è comprensibile se la Corte si sia effettivamente voluta discostare e per quali ragioni dal normale parametro di durata ragionevole stimato dalla giurisprudenza di legittimità in sette anni.

4. Il ricorso va accolto con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di appello di Roma anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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