Cass. civ. VI – 1, Sent., 21-05-2012, n. 8029 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione, avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe, per i seguenti motivi: a) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Ministero ricorrente ritiene insufficiente stimare in sei anni il periodo di durata ragionevole di una procedura fallimentare; b) motivazione omessa su un fatto decisivo della controversia consistente nella coesistenza, nel giudizio presupposto, di molteplici fattori riduttivi della posta in gioco non valutati dalla Corte di appello laddove ha adottato il parametro minimo di 1.000,00 Euro per anno di durata eccessiva del processo.

2. Non svolgono difese gli intimati.

Motivi della decisione

CHE:

3. La decisione impugnata rispetta sostanzialmente i parametri fissati dalla giurisprudenza europea e da quella italiana che consentono comunque al giudice di merito l’adattamento alla fattispecie concreta;

4. Nella specie la valutazione della Corte di appello appare corretta se rapportata al grado di complessità del fallimento che non è stato affatto classificato come superiore a quello medio. In particolare non è stata rilevata l’esistenza di contenzioso derivante dalla procedura che abbia reso impossibile la sua definizione nel termine ritenuto congruo dalla Corte di appello romana di sei anni, termine che non si discosta sensibilmente dal termine massimo di durata ragionevole di sette anni) mentre quanto all’ammontare dell’indennizzo annuo la Corte ha fissato il parametro di mille/00 Euro che non sembra eccessivo in rapporto alla natura lavoristica del credito degli istanti;

5. il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *