Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 11-11-2011, n. 41067

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Prato, con sentenza dell’1/7/09, dichiarava G.I. colpevole del reato di cui all’art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 3, e art. 61 c.p., n. 5, perchè con violenza e minaccia costringeva J.L. a subire e compiere atti sessuali, in orario notturno e in luogo con scarsa illuminazione, dopo essersi presentato a costei quale un poliziotto e simulando un controllo; del reato di cui all’art. 582 c.p.. Dichiarava, altresì, il predetto imputato, unitamente a H.C., responsabile dei delitti di cui all’art. 110 c.p. e art. 605 c.p., art. 61 c.p., nn. 1, 2 e 5; art. 612 c.p., comma 2, in relazione all’art. 339 c.p., e art. 61 c.p., n. 2; art. 56 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1; L. n. 110 del 1975, art. 4,. Condannava il primo alla pena di anni 7 di reclusione e il secondo ad anni 3 e mesi 6 di reclusione, con interdizione dai pp.uu. per il G. per la tirata di anni 10 e l’ H. per la durata di anni 5.

La Corte di Appello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti nell’interesse degli imputati, con sentenza del 24/5/2010, in parziale riforma del decisum di prime cure, ha rideterminato la pena nei confronti del G. in anni 5 e mesi 4 di reclusione, e dell’ H. in anni 2 e mesi 2 di reclusione.

Propongono autonomi ricorsi per cassazione i prevenuti, con i seguenti motivi:

– per G.: ha errato la Corte territoriale nel ritenere credibile il narrato dei fatti reso dalla J.L., non considerando, adeguatamente il contrasto tra le risultanze del referto medico, prodotto in atti, e quanto riferito dalla presunta vittima in ordine alle modalità con cui si sarebbe concretizzata la violenza sessuale patita;

– mancanza di motivazione in relazione al possesso del coltello da parte della J.L.;

– omessa valutazione in ordine alla presunta conoscenza tra l’imputato e la donna, antecedente ai fatti denunciati, circostanza da quest’ultima negata;

– manifesta illogicità della motivazione in attinenza alla possibilità della donna di potere sottrarsi ai due prevenuti fuggendo, visto che è emerso che per diversi minuti la J. fu lasciata sola nell’auto, mentre i due uomini si erano recati all’interno di un autogrill, circostanza questa che le avrebbe permesso di allontanarsi e chiedere l’adeguato soccorso;

– per H.: insussistenza di prova certa per potere affermare la responsabilità del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi C), D) e E) della rubrica, visto che il giudizio di colpevolezza è stato tratto dal giudice di merito solo dalle dichiarazioni della presunta vittima, dichiarazioni che presentano molte discrasie e incongruenze riguardo all’evolversi dei fatti, successivamente alla patita violenza sessuale.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati, quasi al limite della inammissibilità, e vanno rigettati.

La argomentazione motivazionale. adottata dal decidente, per pervenire alla affermazione di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati ad essi ascritti, si palesa del tutto logica e corretta.

Con le impugnazioni interposte, le rispettive difese dei prevenuti procedono ad un excursus di tutti gli elementi di prova acquisiti in atti, sottoponendo gli stessi ad indagine analitico-valutativa. i cui risultati, secondo la interpretazione da esse fornita, permetterebbero di comporre un quadro del tutto acclarante la insussistenza dei reati contestati.

Di contro, rilevasi che il giudice di merito fornisce ampio ed esaustivo riscontro alle censure formulate con i rispettivi atti di appello, ritenendo le doglianze prive di pregio in relazione a quanto emerso in sede probatoria, e specifica: la L. ha riferito, sia nella immediatezza, che in sede di incidente probatorio, di avere dovuto subire diversi rapporti sessuali ad opera del G., nonchè lesioni da parte dello stesso; ha, altresì, riferito di essere, contro la propria volontà, stata costretta a seguire i due uomini nel loro peregrinare notturno, durante il quale, per giunta, avevano tentato di rapinarla.

Il narrato della donna è stato valutato credibile anche in ordine alla impossibilità di sottrarsi ai prevenuti, giustificato dal fatto che la vittima non aveva alcuna cognizione del luogo in cui era stata condotta, per cui non avrebbe potuto fornire alcuna indicazione utile nel caso avesse deciso di chiedere aiuto.

Tutti i motivi libellati in entrambi i ricorsi rivelano, in maniera evidente, il tentativo di procedere ad una analisi rivalutativa delle emergenze istruttorie, il cui riesame estimativo è precluso a questa Corte.

Infatti, la indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare la esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata; nè questa Corte può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, dovendo stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, fornendo una corretta interpretazione degli stessi, con applicazione esatta delle regole della logica nello sviluppo del discorso giustificativo che ha determinato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. S.U. 29/1/96, n. 930; Cass. S.U. 2/7/97, n. 6402; Cass. 31/1/2000, n. 1004).

Esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento del decisum, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, lettura della piattaforma probatoria.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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