T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3241

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza prot. 1604 del 24.1.2011, il Coordinatore dell’Area Urbanistica del Comune di Samarate (VA) ingiungeva alla società I.H. Srl, quale proprietaria degli immobili ed all’Azienda Agricola "Parco dell’Eden", quale utilizzatore di questi ultimi, la demolizione di una serie di opere ritenute abusive e realizzate in località San Macario, nei pressi di via San Gervaso, mappale 2617 e foglio 14 del catasto terreni.

La società esponente proponeva di conseguenza il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così sintetizzarsi:

1) violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR 380/2001; violazione degli articoli 1, 3 e 6 legge 241/1990 e sviamento;

2) violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR 380/2001; violazione degli articoli 1, 3, 7, 8, 10 legge 241/1990; sviamento;

3) violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR 380/2001; violazione degli articoli 1, 3 e 6 legge 241/1990 e sviamento, sotto diverso profilo.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito alla camera di consiglio del 5.5.2011, la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza n. 789/2011.

Successivamente erano notificati motivi aggiunti, con i quali erano impugnati alcuni atti pregressi rispetto all’ordinanza gravata in via principale, quali la comunicazione di avvio del procedimento ed i verbali di sopralluogo dei tecnici del Comune e del Parco della Valle del Ticino.

Alla pubblica udienza del 1.12.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Nel primo mezzo di gravame, si sostiene l’illegittimità dell’ingiunzione comunale, in quanto la stessa prevede, in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale, in danno del proprietario incolpevole.

La censura appare fondata, per le ragioni che seguono.

E’ noto che la giurisprudenza amministrativa esclude che, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive (di cui all’art. 31 del DPR 380/2001), l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime possa effettuarsi nei confronti del proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso (cfr. sul punto, oltre all’ancora fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 345/1991, la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18.11.2011, n. 2785 con la giurisprudenza ivi richiamata e quella del TAR Liguria, sez. I, 5.7.2011, n. 1051, oltre a TAR Campania, Napoli, sez. II, 6.5.2011, n. 2581).

Nel caso di specie non risulta provato, da parte del Comune, il coinvolgimento della società proprietaria dell’area nella realizzazione degli abusi.

Al contrario, si desume dai documenti di causa, che il bene fu acquistato dalla società esponente a seguito di pignoramento immobiliare promosso davanti al Tribunale di Busto Arsizio nel 2009 (cfr. doc. 7 della ricorrente, vale a dire il decreto di trasferimento del 9.9.2009) e che, al momento dell’acquisto, si trovava in grave situazione di abbandono e di incuria (cfr. docc. 8 e 9 della ricorrente ed in particolare la documentazione fotografica, oltre al doc. 16 sempre dell’esponente).

Il fondo era poi, a partire dal 1° gennaio 2010, concesso in comodato al sig. P.C., titolare dell’Azienda Agricola denominata "Parco dell’Eden", che avviava sul terreno la propria attività imprenditoriale.

Il contratto di comodato pone in capo al comodatario l’obbligo di conservazione e di custodia della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (cfr. art. 1804 del codice civile), sicché il proprietariocomodante non può più essere considerato detentore del bene, la cui disponibilità spetta invece esclusivamente al comodatario.

Non può, pertanto, essere affermata la responsabilità della società esponente negli eventuali abusi edilizi realizzati sul fondo.

Il gravame deve pertanto trovare accoglimento, con assorbimento di ogni altra censura; per effetto del citato accoglimento, l’ordinanza impugnata deve essere annullata parzialmente, laddove la stessa dispone l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio del Comune in caso di inadempimento dell’obbligo di demolizione (punto 2 del dispositivo, cfr. il doc. 1 della ricorrente).

2. Il ricorso per motivi aggiunti deve reputarsi inammissibile, per difetto di interesse all’impugnazione, essendo stati gravati con il medesimo atti meramente endoprocedimentali, aventi carattere istruttorio ed inidonei pertanto a ledere direttamente ed immediatamente la sfera giuridica della società esponente.

Si tratta, infatti, dell’avviso di avvio del procedimento del 29.7.2010 (doc. 13 della ricorrente), ritenuto pacificamente non impugnabile dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 30.5.2011, n. 3232), oltre che dei verbali dei sopralluoghi sul fondo, effettuati rispettivamente dai tecnici del Comune di Samarate (doc. 12 della ricorrente) e da quelli del Parco del Ticino (doc. 14 della ricorrente).

Entrambi i verbali citati sono meri atti istruttori, inseriti nella sequenza procedimentale poi sfociata nell’ordinanza impugnata in via principale.

3. Le spese possono essere compensate, attesa la soccombenza della ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,

– accoglie il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato;

– dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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