Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-05-2012, n. 8025

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1.- Per lo scoperto del rapporto di conto corrente intrattenuto con C.D. dal 1990, il 9.11.1998 la Banca Nazionale dell’Agricoltura ottenne dal Presidente del Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per L. 170.914.420, notificato il 28.12.1998. Il decreto passò in giudicato per mancanza di opposizione da parte del C..

Il 2.2.1999, aderendo alla proposta della banca (del 25.1.1999) di considerare soddisfatto il proprio credito e di assentire alla cancellazione delle ipoteche contro il versamento di L. 119.000.000 entro il 10.2.1999, il C. dichiarò di versare alla banca "a stralcio e saldo dell’importo di L. 170.914.920 riportato dal ricorso per ingiunzione di pagamento … la somma proposta ed accettata di complessive L. 119.000.000".

Il 2.6.2002 convenne in giudizio la banca chiedendone la condanna alla restituzione di quanto illegittimamente percepito per interessi convenzionali anatocistici trimestrali sullo scoperto di conto corrente e per sconto di ricevute ed effetti durante l’intera durata del rapporto bancario, nonchè al risarcimento dei danni per il reato di usura che disse consumato in suo danno.

La Banca Popolare Antoniana Veneta s.p.a. (succeduta alla BNA) resistette e con sentenza del 13.2.2006 il tribunale rigettò la domanda.

2.- Con sentenza n. 1022 del 2010 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello del C. (che ha condannato alle spese del grado, liquidandole in circa Euro 11.000,00) sui sostanziali rilievi che sul credito della banca derivato dal rapporto intercorso col C. s’era formato il giudicato, che il successivo accordo delle parti aveva riguardato non già il rapporto bancario ma il titolo giudiziario che aveva consacrato il credito della banca, che era dunque vana la pretesa dell’appellante di far rivivere il rapporto negoziale, esauritosi per la formazione del giudicato.

3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il soccombente, affidandosi ad un unico motivo cui resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (che ha incorporato la Banca Antonveneta s.p.a.).

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

4.- Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso, col quale è denunciata "erronea valutazione dei fatti da parte della Corte d’appello relativamente all’exceptio rei iudicatae", è inammissibile per più ragioni.

Sotto il profilo formale, perchè l’erronea valutazione dei fatti non integra uno dei possibili motivi del ricorso per cassazione, che è un giudizio a critica vincolata, sicchè la sentenza non è censurabile per vizi ulteriori rispetto a quelli tassativamente contemplati dall’art. 360 cod. proc. civ..

Sotto il profilo contenutistico, perchè il vizio di motivazione sostanzialmente addebitato alla Corte d’appello laddove si sostiene ( alla nona delle non numerate 52 pagine del ricorso) che in sentenza non era stato considerato che la banca "aveva rinunciato" al decreto ingiuntivo, è supportato da un’affermazione del tutto apodittica, non essendo in alcun modo chiarito per quale ragione integri una rinuncia ad un credito cristallizzato in un titolo giudiziale un accordo transattivo col quale, a fronte di un pagamento immediato di importo inferiore, il creditore rinunci ad una parte del credito stesso e dunque all’iscritta ipoteca.

Nè il ricorrente muove critiche specifiche, sotto il profilo (ipotetico) della violazione legge, all’affermazione della Corte d’appello, supportata anche dalla citazione di Cass., nn. 14859/2002 e 2000/2008, nel senso che "l’esaurimento del rapporto consegue, tra l’altro, al giudicato su di esso formatosi" (così la sentenza impugnata, a pagina 10, ultimo capoverso). Dal relativo principio, infatti, il ricorrente del tutto prescinde.

I riferimenti alla pretesa nullità della transazione in quanto relativa a crediti derivanti dal rapporto bancario risultano ovviamente assorbiti.

2.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 9.200,00, di cui 9.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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