Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-05-2012, n. 8024 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda risarcitoria da essa proposta nei confronti di D.B.A. e della Azienda Ospedaliera San Martino a causa dell’insuccesso di un intervento di interruzione di gravidanza praticato presso l’Ospedale il (OMISSIS).

L’Azienda Ospedaliera resiste con controricorso, proponendo due motivi di ricorso incidentale.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, coassicuratrice dell’Azienda Ospedaliera, resiste a sua volta con controricorso, proponendo tre motivi di ricorso incidentale condizionato.

D.B.A. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

L’Axa Assicurazioni S.p.A., la SIAT Assicurazioni S.p.A., la Piemontese Assicurazioni S.p.A. e la Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., coassicuratrici dell’Azienda Ospedaliera, non si sono costituite.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi incidentale proposti nell’ambito del ricorso iscritto al n. 12801 del 2010 vanno decisi unitamente a quest’ultimo.

2.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente principale lamenta la violazione dei principi giuridici e normativi sottesi alla fattispecie in esame e vigenti in subiecta materia, con particolare riferimento all’onere probatorio.

Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente principale si duole: a) del fatto che il giudice, nel valutare la CTU di secondo grado, si sia acquietato dei risultati derivanti dall’esame del "vetrino", compiuto a distanza di nove anni, senza motivare sulle ragioni di maggiore attendibilità di tale esame rispetto a quello compiuto nell’immediatezza e riportato in cartella clinica; b) del fatto che il giudice abbia ritenuto assolto l’obbligo di informazione pur in difetto di qualsiasi prova.

2.1.- Il ricorso principale è fondato.

Pur avendo correttamente precisato che i sanitari erano onerati in primo luogo della prova di aver eseguito la prestazione con la diligenza richiesta il giudice di merito esclude la responsabilità del dott. De.Be. (e dell’Azienda Ospedaliera) sul presupposto, in buona sostanza, che la gravidanza fosse gemellare e che tale circostanza, non evidenziata da ecografia eseguita circa venti giorni prima dell’intervento, fosse per l’operatore imprevedibile.

In tal modo la Corte di merito non fa però buon governo dei principi da essa stessa affermati.

Anche ammesso, infatti, che la gravidanza fosse gemellare, non può affermarsi che tale circostanza fosse, in caso di IVG, imprevedibile per un operatore di normale diligenza e tale perciò da porlo a riparo da responsabilità in caso di eliminazione di un solo embrione, tenuto conto che gli stessi CCTTUU – come si legge nella sentenza impugnata – affermano essere ipotesi rarissima l’eliminazione di un solo embrione nonostante isterosuzione e curettage della cavità.

Inoltre appare illogica – quanto all’informazione circa il tempo di esecuzione dell’esame BHCG, dovuta non dal De.Be. ma da chi fosse presente alla dimissione – la considerazione che, essendovi prova dell’informazione circa la necessità di esecuzione dell’esame, può fondatamente presumersi che alla B. siano state segnalate sia le ragioni dell’esame, sia i tempi della sua effettuazione di modo che la tardiva sua esecuzione va unicamente ascritta ad una sua trascuratezza, non tenendosi alcun conto del fatto che colei che si sottopone ad un intervento di IVG difficilmente sarà trascurata nell’esecuzione di un esame del sangue, purchè ovviamente le siano stati spiegati il motivo ed i tempi di effettuazione dell’esame.

3.- L’Azienda Ospedaliera San Martino, con il primo motivo di ricorso incidentale, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si duole del fatto che non si comprenda dalla motivazione della sentenza di secondo grado se la Corte di Appello abbia respinto la domanda di manleva soltanto per il fatto che ha respinto la domanda dell’attrice, o se l’abbia respinta perchè ha accolto la tesi, sostenuta dalle Compagnie, della inapplicabilità della polizza alla fattispecie dell’interruzione volontaria della gravidanza e deducendo, nella prima ipotesi, l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna "in ogni caso" delle Compagnie alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’Azienda Ospedaliera non si duole della sentenza impugnata ma svolge in realtà considerazioni sugli effetti dell’eventuale accoglimento del ricorso principale di B.A. sulla sua condanna a rimborsare alle compagnie assicuratrici quanto da queste versatole in esecuzione della sentenza di primo grado.

3.1.- Il ricorso incidentale dell’Azienda Ospedaliera è assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, che comporta la cassazione dell’intera sentenza.

4.- Con i tre motivi del proprio ricorso incidentale condizionato la Società Reale Mutua di assicurazioni ripropone questioni non esaminate dal giudice di appello in quanto assorbite e che vanno quindi rimesse al giudice di rinvio.

4.1.- L’incidentale condizionato della Società Reale Mutua di assicurazioni è quindi inammissibile.

5.- Conclusivamente, accolto il principale, dichiarato assorbito l’incidentale dell’Azienda Ospedaliera ed inammissibile l’incidentale della Reale Mutua, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il principale, dichiara assorbito l’incidentale dell’Azienda Ospedaliera e dichiara inammissibile l’incidentale della Società Reale Mutua di Assicurazioni; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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