Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-07-2011) 11-11-2011, n. 41006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania del 05.11.2010, che ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino del 12.04.2010 di condanna dei tre imputati di rapina pluri aggravata in concorso, porto, detenzione e ricettazione di arma da sparo e ricettazione di autoveicolo, ricorrono le difese degli imputati chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

D.F.S.:

a) il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze: non è stato adeguatamente valutato il comportamento processuale del D.F. di encomiabile collaborazione alle indagini, non solo per i fatti per cui è processo, tanto da vedersi riconosciuto lo status di collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione. S.E.. a) il mancato riconoscimento dell’ attenuanti di cui all’art. 114 c.p. che doveva essere riconosciuta perchè l’imputato si limitò a fungere da palo; il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, non riconosciuto perchè giudicato solo parziale.

M.G.;

a) carenza di motivazione in relazione alla commisurazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche,del quale il giudice di merito non da alcuna motivazione.

Motivi della decisione

2. I tre ricorsi sono manifestamente infondati.

2.1 Il ricorso di D.F.S. si sostanzia in una censura sull’opportunità della decisione della Corte di merito che non può formare oggetto del controllo della Suprema Corte.

2.2 Il motivo di ricorso di S.E. è manifestamente infondato perchè, secondo il principio giurisprudenziale già individuato da questa Corte, che il collegio condivide e fa proprio, la sussistenza o meno della minima partecipazione al reato, legittimante la diminuzione di pena, prevista dall’art. 114 cod. pen., presuppone una valutazione di fatto che, se adeguatamente motivata da una motivazione congrua ed immune da se adeguatamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità della corte di cassazione.

(Sentenza n. 1762 del 1965 rv 100830).

2.3 Il ricorso di M. è manifestamente infondato perchè il ricorrente, postulando vizi della motivazione che non individua, censura la decisione della Corte territoriale con motivi che riguardano il merito della decisione e l’opportunità della stessa, aspetti che si sottraggono al vaglio di legittimità, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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