Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-05-2012, n. 8023 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato in solido Z.G., assistente ospedaliero, C.G., F.M.C. F., F.A.M.P., G.R. F. (le ultime quattro quali eredi di F.C., aiuto responsabile del reparto) e la Gestione Liquidatoria della USL n. (OMISSIS) di Caltanissetta al pagamento, in favore di Sa.

Z., della somma di Euro 307.070,21 oltre interessi legali, a titolo risarcitorio per danni subiti (amputazione della gamba destra) a seguito di un ricovero, avvenuto nel (OMISSIS), presso il reparto di ortopedia dell’Ospedale di (OMISSIS), e la SAI, assicuratrice dell’Ospedale, a tenere indenni i predetti convenuti sino a concorrenza della somma di Euro 25.822,84, pari al massimale di polizza.

Si costituisce, con controricorso adesivo illustrato da successiva memoria, Z.G., proponendo altresì un motivo di ricorso incidentale.

Resistono con controricorso le eredi di F.C., proponendo a loro volta un motivo di ricorso incidentale.

Resistono con separati controricorsi la Fondiaria-Sai Assicurazioni S.p.A., chiamata in causa in primo grado quale assicuratrice dell’Ospedale, e Zo.Sa., il quale propone anche un motivo di ricorso incidentale condizionato e, con altro controricorso, resiste al ricorso incidentale delle eredi di F.C..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente si rileva che i ricorsi incidentali proposti in seno a quello principale iscritto al n.r.g. 12240 del 2010 vanno trattati unitamente a quest’ultimo.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente principale deduce la nullità della sentenza per violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 e del D.Lgs. n. 142 del 1948, art. 1 assumendo che sia l’atto di riassunzione in primo grado, conseguente ad interruzione per morte di un difensore, sia l’atto di appello, avrebbero dovuto essere notificati non direttamente alla Gestione Stralcio della USL (OMISSIS) di Caltanissetta ma presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

2.1.- Il ricorso principale è infondato. A seguito dell’istituzione delle aziende sanitarie locali, in sostituzione delle preesistenti unità sanitarie locali, i rapporti obbligatori concernenti la gestione pregressa confluiscono, a norma della L. n. 724 del 1994, art. 6 in una gestione stralcio (poi gestione liquidatoria, a norma della L. n. 549 del 1995, art. 2), la quale usufruisce della soggettività dell’ente soppresso, che viene prolungata durante la fase liquidatoria, ed è rappresentata dal commissario liquidatore, che agisce nell’interesse della Regione, salva la possibilità per la Regione stessa di intervenire o essere chiamata in causa come successore a titolo particolare (Cass., SSUU 30 novembre 2000 n. 1237). Alla gestione stralcio in persona del commissario liquidatore, e non alla Regione, vanno dunque effettuate le notifiche.

3.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale Z.G., all’epoca dei fatti assistente presso il reparto di ortopedia dell’Ospedale di Caltanissetta, lamenta la violazione e falsa appicazione del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7 e del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 63 unitamente al vizio di motivazione, deducendo l’erroneità della propria condanna, quale semplice assistente, al risarcimento dei danni in favore dello Zo..

3.1.- Il mezzo è infondato, sia perchè l’assistente ospedaliero non può ritenersi un mero esecutore delle disposizioni del primario, sia perchè comunque la sua responsabilità è ricollegata dal giudice di merito al contatto sociale, rispetto al quale è irrilevante la qualifica del sanitario.

4.- Le eredi di F.C., in via di ricorso incidentale, lamentano la violazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. ed il vizio di motivazione, prospettando a mancanza di responsabilità del loro dante causa, sia perchè il decorso del tempo dall’incidente avrebbe impedito di praticare con successo un intervento sui vasi interrotti ( F.C., aiuto responsabile del reparto di ortopedia, ebbe notizia del ricovero solo il giorno dopo), sia perchè gli stessi CCTTUU escludono il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l’evento dannoso.

4.1.- Il ricorso incidentale delle eredi F. è infondato. Si legge infatti nell’elaborato peritale, riportato in parte qua dalle stesse ricorrenti, che un più prudente comportamento avrebbe dovuto consigliare il trasferimento immediato dello Zo. in luogo idoneamente attrezzato sia per una corretta indagine arteriografica sia per un corretto intervento di chirurgia vascolare e ciò è senz’altro sufficiente, alla luce dei principi elaborati da questa Corte, e ricordati dal giudice di merito, in tema di responsabilità da contatto sociale, per affermare la responsabilità dei sanitari ed in specie di chi aveva la responsabilità del reparto.

Considerato che F.C. sostituiva il primario assente, non può evidentemente giovargli la circostanza che il reparto a lui affidato fosse organizzato in modo tale che egli ebbe ad avere notizia del ricovero del sig. Zo.Sa. a distanza di molte ore dalla lesione (avvenuta intorno alle (OMISSIS)) e cioè solo la mattina del (OMISSIS), essendo evidentemente tale organizzazione a lui riferibile.

5.- In via di "impugnazione incidentale condizionata" Zo.

S. lamenta la violazione dell’art. 1917 cod. civ. quanto alla condanna della SAI nei soli limiti del massimale di polizza.

5.1.- Il mezzo è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

6.- Conclusivamente, vanno rigettati tanto il ricorso principale, quanto gli incidentali di Z.G. e delle eredi di C. F., mentre il ricorso incidentale condizionato di Sa.

Z. va dichiarato assorbito.

Appare equo, in considerazione della soccombenza reciproca e della complessità della vicenda, compensare le spese del giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il principale e gli incidentali di Z.G. e delle eredi di F.C.;

dichiara assorbito l’incidentale condizionato di Zo.Sa.;

compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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