Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In data 22.11.2011, l’esponente ha presentato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, sottoscritta anche dalle parti costituite per adesione e compensazione delle spese di causa;
non resta, pertanto, al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame, con spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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