T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 3234

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo n. 127/10 – n. 86220/09 r.g. emesso dal Tribunale di Milano in data 31.12.2009, munito di formula esecutiva il 12.05.2010, notificato in tale forma il 09.06.2010 e non oggetto di opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 2.318.254,29 oltre gli accessori, come indicati nel decreto.

Con sentenza n. 2071/2011 depositata in data 01.08.2011, il Tribunale ha disposto l’ottemperanza del titolo indicato in epigrafe, nominando a tale fine il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati.

Nonostante l’assegnazione di termini per provvedere, non risulta che il Commissario ad acta abbia posto in essere l’attività di ottemperanza che gli è stata affidata.

Al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale il Tribunale ritiene di assegnare un nuovo termine al Commissario, affinché provveda all’ottemperanza, con la precisazione che eventuali ulteriori ingiustificati ritardi comporteranno l’applicazione delle misure di legge.

Si dispone, inoltre, affinché il Commissario ad acta produca, depositandola presso la segreteria del Tribunale almeno dieci giorni prima della camera di consiglio indicata in dispositivo, una relazione in ordine all’attività compiuta, alle ragioni del ritardo e allo stato dell’ottemperanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando:

1) ordina al Commissario ad acta – Prefetto di Catanzaro – di provvedere all’ottemperanza del titolo indicato in epigrafe secondo le modalità già impartite;

2) fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 27 aprile 2012, ad ore di rito, cui constestualmente si rinvia;

3) ordina al Commissario ad acta – Prefetto di Catanzaro – di depositare presso la segreteria del Tribunale, almeno dieci giorni prima della camera di consiglio fissata per il prosieguo la relazione indicata in motivazione;

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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