T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 3233

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo n. 20305/10 – n. 30673/10 r.g. emesso dal Tribunale di Milano in data 11.06.2010, munito di formula esecutiva il 16.11.2010, notificato in tale forma il 24.12.2010 e non oggetto di opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 1.135.626,21 oltre gli accessori, come indicati nel decreto.

Il Tribunale, con sentenza n. 2070/2011 depositata in data 01.08.2011, ha disposto l’ottemperanza del titolo suindicato, nominando Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati.

Con nota depositata in data 18.11.2011, il Commissario ad acta delegato – il sig. Domenico Giordano, Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura UTG di Cosenza – ha documentato l’attività svolta, producendo copia del provvedimento di liquidazione in favore della ricorrente ed ha chiesto un rinvio per la ultimazione della procedura.

Il Tribunale, preso atto dell’attività svolta, reputa ragionevole la richiesta del Commissario al fine di consentire il completo svolgimento dell’ottemperanza, con conseguente necessità di differire ad altra camera di consiglio, indicata in dispositivo, la verifica dell’integrale pagamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando, prende atto dell’attività svolta dal Commissario ad acta e differisce la verifica dell’integrale pagamento alla camera di consiglio del 29 febbraio 2012, cui si rinvia per il prosieguo della trattazione.

Il Commissario ad acta produrrà una relazione sullo stato dell’ottemperanza e quindi dei pagamenti in favore della ricorrente almeno cinque giorni prima della camera di consiglio fissata per il prosieguo.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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