T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 3228

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 1912/2011 depositata in data 15.07.2011 il Tribunale ha nominato il Prefetto di Napoli quale Commissario ad acta per l’ottemperanza a: 1) decreto ingiuntivo n. 331/09 – n. 546/09 r.g. emesso dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Saronno il 28.05.2009, spedito in formula esecutiva il 16.10.2009, notificato in tale forma il 04.12.2009 e non oggetto di opposizione, con il quale il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 402.211,71 oltre gli accessori, come indicati nel decreto; b) decreto ingiuntivo n. 585/09 – n. 966/09 r.g. emesso dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Saronno il 13.10.2009, spedito in formula esecutiva il 01.02.2010, notificato in tale forma il 01.03.2010 e non oggetto di opposizione, con il quale il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 30.202,58 oltre gli accessori, come indicati nel decreto.

Nonostante la sentenza suindicata, non risulta che il Commissario abbia ultimato la procedura per assicurare l’ottemperanza dei titoli indicati in epigrafe, come del resto confermato dal difensore della società ricorrente nel corso dell’odierna camera di consiglio.

Tanto premesso, Il Tribunale ritiene opportuno verificare lo stato dell’ottemperanza, attraverso l’acquisizione di una specifica relazione da parte del Commissario, che dia conto delle operazioni compiute per soddisfazione della società creditrice e che dovrà essere depositata in segreteria almeno 10 giorni prima della data della Camera di Consiglio individuata nel dispositivo per la prosecuzione del giudizio, con l’avviso che ulteriori ingiustificati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando,

a) fissa per il prosieguo del giudizio la Camera di Consiglio del 29.02.2012, ad ore di rito;

b) dispone che il Commissario ad acta – Prefetto di Napoli – depositi una relazione sullo stato dell’ottemperanza almeno dieci giorni prima della Camera di Consiglio suindicata.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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