Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-06-2011) 11-11-2011, n. 41115

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 8.11.2010 il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, nel procedimento nei confronti di D. K., M.W. e A.Z.T.M.Y., imputati gli ultimi due del reato di cui all’art. 495 cod. pen., rilevato che per il predetto reato non è prevista la citazione diretta a giudizio, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero per la richiesta di rinvio a giudizio.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chieti denunciando la violazione di legge rilevando che i fatti di cui all’art. 495 cod. pen. erano stati contestati agli imputati in epoca precedente all’entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che aveva elevato la pena edittale massima per il predetto reato.

Conseguentemente, tenuto conto che agli imputati non poteva che essere applicata la norma più favorevole, doveva applicarsi la disposizione dell’art. 550 cod. proc. pen..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto indicato di seguito.

Invero, pur dovendosi escludere che il provvedimento impugnato possa qualificarsi "sentenza sulla competenza" del tribunale in composizione monocratica – come Indicato nell’atto di ricorso – avendo, piuttosto, il giudice monocratico provveduto, sulla eccezione formulata dal difensore, a norma dell’art. 550 cod. proc. pen., comma 3, deve ritenersi la dedotta violazione di legge.

Infatti, le condotte configuranti il reato di cui all’art. 495 cod. pen. contestato agli imputati si riferiscono ad epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che ha elevato la pena edittale massima per il predetto reato. Pertanto, tenuto conto che agli imputati non poteva che essere applicata la norma più favorevole ai sensi dell’art. 2 cod. pen., comma 4, per quel che riguarda l’esercizio dell’azione penale opera il principio tempus regit actum con conseguente applicazione della disposizione dell’art. 550 cod. proc. pen..

Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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