T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 3226

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 2030/2011 depositata in data 29.07.2011 il Tribunale ha disposto l’ottemperanza dei seguenti decreti ingiuntivi: a) decreto ingiuntivo n. 324/09 – n. 539/09 r.g. emesso dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Saronno il 28.05.2009, spedito in formula esecutiva il 16.10.2009, notificato in tale forma il 09.11.2009 e non oggetto di opposizione, con il quale il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 122.645,67 oltre gli accessori, come indicati nel decreto; b) decreto ingiuntivo n. 327/09 – n. 542/09 r.g. emesso dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Saronno il 28.05.2009, spedito in formula esecutiva il 16.10.2009, notificato in tale forma il 09.11.2009 e non oggetto di opposizione, con il quale il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 286.546,40 oltre gli accessori, come indicati nel decreto; c) decreto ingiuntivo n. 581/09 – n. 962/09 r.g. emesso dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Saronno il 13.10.2009, spedito in formula esecutiva il 01.02.2010 e notificato in tale forma il 26.02.2010 e non oggetto di opposizione, con il quale il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 17.504,53 oltre gli accessori, come indicati nel decreto.

A tal fine il Tribunale ha nominato il Prefetto di Napoli quale Commissario ad acta, con facoltà di delega ad altri funzionari dell’Ufficio di appartenenza.

Con successive note, il Commissario ad acta delegato – dottor Giuseppe Chianese, Funzionario Economico in servizio presso la Prefettura di Napoli – ha riferito in ordine all’attività svolta ai fini dell’ottemperanza e con atto depositato in data 21.11.2011 ha attestato l’integrale pagamento delle somme dovute in base al decreti ingiuntivi n. 327/09 e n. 581/09, mentre in relazione al decreto ingiuntivo n. 324/09 ha dichiarato che una parte dell’importo non è stato ancora versato.

Al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, il Tribunale ritiene opportuno assegnare un nuovo termine per il completamento dell’ottemperanza da parte del Commissario, mediante l’effettuazione dei pagamenti residui e previa verifica del perdurante inadempimento dell’amministrazione.

Ne deriva il differimento della trattazione ad altra camera di consiglio – individuata in dispositivo – nonché la necessità di richiedere al Commissario ad acta una specifica relazione che dia conto dello stato della procedura in relazione alle somme non ancora corrisposte e delle operazioni compiute per l’integrale soddisfazione della società creditrice.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando,

a) dispone affinché il Commissario ad acta provveda al completamento dell’ottemperanza, mediante l’effettuazione dei pagamenti residui;

b) fissa per il prosieguo del giudizio la Camera di Consiglio del 29.02.2012 ad ore di rito;

c) dispone che il Commissario ad acta depositi una relazione sullo stato dell’ottemperanza almeno dieci giorni prima della camera di consiglio suindicata;

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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