T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 3225

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 1911/2011, depositata in data 15.07.2011, il Tribunale ha disposto l’ottemperanza dei seguenti decreti ingiuntivi: a) decreto ingiuntivo n. 582/09 – n. 963/09 r.g. emesso dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Saronno il 13.10.2009, spedito in formula esecutiva il 01.02.2010, notificato in tale forma il 01.03.2010 e non oggetto di opposizione, con il quale il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 974.980,78 oltre gli accessori, come indicati nel decreto; b) decreto ingiuntivo n. 642/09 – n. 1048/09 r.g. emesso dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Saronno il 03.11.2009, spedito in formula esecutiva il 14.02.2010, notificato in tale forma il 01.03.2010 e non oggetto di opposizione, con il quale il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 1.141.527,38 oltre gli accessori, come indicati nel decreto.

A tale fine il Tribunale ha nominato il Prefetto di Napoli quale Commissario ad acta, con possibilità di avvalersi di funzionari delegati appartenenti al suo Ufficio e da lui gerarchicamente dipendenti.

Con nota datata 21.11.2011, il Commissario ad acta delegato – dottor Guglielmo My, funzionario economico finanziario in servizio presso la Prefettura U.T.G. di Napoli – ha riferito in ordine all’attività svolta, precisando che l’adempimento da parte dell’amministrazione dovrebbe avvenire in coincidenza con un prossimo accreditamento di fondi da parte della Regione Campania.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene opportuno assegnare al Commissario ad acta un ulteriore termine, affinché provveda concretamente all’ottemperanza dei decreti ingiuntivi di cui si tratta, con la precisazione che la soddisfazione del credito della società ricorrente non dipende da eventuali futuri accreditamenti regionali, dovendo avvenire anche a prescindere da essi, sicché spetta al Commissario ad acta di attivarsi direttamente, in quanto investito di poteri sostitutivi rispetto all’amministrazione resistente, al fine di individuare le somme da destinare al soddisfacimento del creditore.

Ne deriva la necessità di differire la trattazione ad altra camera di consiglio, indicata in dispositivo, con ordine al Commissario ad acta di procedere all’ottemperanza e di produrre una specifica relazione almeno dieci giorni prima della camera di consiglio così individuata, in cui si dia conto dell’attività svolta dopo la comunicazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando,

1) dispone affinché il Commissario ad acta provveda direttamente all’ottemperanza dei titoli indicati in epigrafe;

2) rinvia per l’ulteriore corso alla camera di consiglio del 29.02.2012 ad ore di rito;

3) dispone affinché il Commissario ad acta produca, depositandola presso la segreteria del Tribunale, una relazione sull’attività svolta per assicurare la soddisfazione del credito spettante alla società ricorrente almeno dieci giorni prima della camera di consiglio suindicata.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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