Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-11-2011) 14-11-2011, n. 41487

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza, Delib. il 5 luglio 2011 e depositata il 12 dello stesso mese, questa Corte, pronunciando sul ricorso proposto da D.G. M. avverso l’ordinanza del riesame emessa nei suoi confronti il 25.11.2010 dal Tribunale di Potenza, ebbe ad annullare la medesima senza rinvio, unitamente all’ordinanza applicativa del GIP del 10.11.2010, relativamente ai reati di cui ai capi d) ed e) della rubrica, e con rinvio relativamente al reato di cui al capo f), con rigetto nel resto.

La difesa del D.G. assume che nel dispositivo di detta sentenza è stato omesso, per errore materiale, l’ordine di cessazione e correlata inefficacia della misura cautelare in atto (divieto di dimora) relativamente ai reati per i quali è stato pronunciato annullamento, ordine a cui l’indagato ha comunque interesse, pur se la misura persiste per altri reati, potendo in base ad esso, addotto come novum, instare per la revoca tout court della misura stessa.

Ad avviso del Collegio l’errore denunciato non sussiste. Premesso, invero, che l’annullamento con rinvio di un’ordinanza di riesame non comporta mai la cessazione della misura cautelare inflitta con il provvedimento genetico (cfr. Cass. SS.UU. 12.02.1993, Piccioni), si osserva che anche allorquando una ordinanza di riesame viene annullata senza rinvio unitamente al provvedimento genetico solo in relazione ad alcuni degli addebiti ascritti, con rigetto del ricorso in ordine agli altri, sui quali parimenti si regge la misura coercitiva in atto, non sussistono i presupposti per dichiarare cessata detta misura, rimanendo appunto la stessa ancora in vigore in forza degli addebiti confermati. Nè è ravvisabile alcun interesse a una declaratoria formale e parziale di cessazione, nulla essa aggiungendo di utile all’indagato rispetto alla pronuncia di annullamento e relativa motivazione.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere.

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