T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 3224

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 2067/2011, depositata in data 01.08.2011, il Tribunale ha disposto l’ottemperanza dei decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, nominando Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati e rinviando per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 02.12.2011.

Con atto depositato in data 04.08.2011, il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti in ordine all’eventuale sospensione della procedura per effetto dell’art. 1, comma 51, della legge 2010 n. 220; chiarimenti che sono stati forniti dal Tribunale con sentenza n. 2449/11, depositata in data 17.10.2011.

Ciò nonostante non risulta che il Commissario ad acta abbia provveduto al compimento degli atti necessari per l’ottemperanza disposta.

Tanto premesso, il Tribunale, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, ribadisce l’ordine al Commissario ad acta di provvedere all’ottemperanza secondo le modalità già stabilite con le sentenze citate, con l’avviso che ulteriori ingiustificati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge.

Si dispone inoltre che il Commissario ad acta depositi presso la segreteria del Tribunale, almeno 10 giorni prima della data fissata per il prosieguo del giudizio, una dettagliata relazione in cui dia conto dell’attività compiuta, delle ragioni del ritardo e dello stato dell’adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando, dispone:

1) che il Prefetto di Catanzaro, in qualità di Commissario ad acta, nonché i funzionari da lui delegati procedano senza ulteriori ritardi al compimento delle attività necessarie per l’ottemperanza dei decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, secondo i modi già precisati nella sentenza n. 2067/2011, depositata in data 01.08.2011;

2) che il Commissario ad acta depositi la relazione indicata in motivazione almeno dieci giorni prima della camera di consiglio fissata per il prosieguo del giudizio;

3) la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 29.02.2012, ad ore di rito.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *