Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-11-2011) 14-11-2011, n. 41486

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, il GUP del Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di V.A., B.V., C. R., C.M.G. e P.A. in ordine al concorso del V. con ciascuno degli altri in delitti ex artt. 480 e 374 bis c.p., L. n. 1423 del 1956, art. 9, consistiti in false certificazioni mediche con le quali si consentiva al primo di sottrarsi all’obbligo di presentazione alla P.G. impostogli con misura di prevenzione.

Riteneva in particolare il GUP che l’accertamento tecnico effettuato dal ct era del tutto insufficiente ad attestare la commissione dei reati ascritti agli imputati, essendo rimasto irrisolto e considerato sostanzialmente insolubile, ad onta dei dubbi emersi, il nodo cruciale della effettività della sindrome denunciata dal V. e riferita dai sanitari. Nè alcun utile contributo al riguardo poteva rivenire dalle altre risultanze procedimentali.

Propone impugnazione – denominata appello – il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo che dalla consulenza tecnica e dalle altre risultanze procedimentali si evincono elementi di conferma della falsità diagnostica o comunque valutativa delle certificazioni, che meritava, quindi, senz’altro, il vaglio dibattimentale.

Ha presentato successivamente ricorso anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli, deducendo che dalla consulenza tecnica emerge l’inattendibilità della denunciata sindrome agorafobica ovvero l’inidoneità della medesima a costituire impedimento assoluto a uscire per il V..

Hanno presentato memorie le difese del B., della C. e del C..

Motivi della decisione

Il ricorso del P.G. è inammissibile, in quanto tardivo. Nè può lo stesso considerarsi tempestivo come impugnazione incidentale, essendo tale possibilità circoscritta solo al rimedio dell’appello (Cass. sent. n. 34156 del 2006). Inammissibile è anche l’impugnazione proposta dal P.M., previa sua conversione in ricorso, posto che la stessa è basata su una diversa lettura delle risultanze processuali, accompagnata da una loro diffusa esposizione, alla quale non si aggiungono censure idonee a evidenziare vizi rilevanti in questa sede. Nè d’altronde viene prospettata con indicazioni concrete la possibilità di rinvenire in dibattimento ulteriori elementi utili a sostenere l’accusa.

P.Q.M.

Visto l’art. 615 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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