Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-05-2012, n. 8008 Contratto preliminare

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 22.4.1982 F.A. evocava in giudizio, avanti al Tribunale di Rossano, A.F., deducendo che, con scrittura privata del 5.4.1979 aveva da lui acquistato due unità immobiliari site in (OMISSIS), corrispondendo parte del prezzo pattuito; che il convenuto non era comparso davanti al notaio per incassare il residuo prezzo con i relativi interessi e quindi procedere a formalizzare per atto pubblico la vendita effettuata; che egli aveva interesse a trascrivere il contratto in parola; tutto ciò premesso, chiedeva:

dichiararsi che la firma apposta dall’ A. in calce alla scrittura privata del 5.7.1979 era autentica; disporre il pagamento del residuo prezzo, nonchè la trascrizione dell’emananda sentenza presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza.

L’ A. si costituiva in giudizio sostenendo di non avere mai stipulato la scrittura privata in questione che disconosceva e di avere per questo sporto contro l’attore denuncia querela per i reati di falso e truffa.

Lo stesso A. con separato atto notif. il 20.3.1993 conveniva in giudizio il F. ed i due conduttori degli appartamenti, per sentir dichiarare, tra l’altro, che il contratto in questione era nullo ed inefficace per la falsificazione della propria firma, come accertato dal perito in sede penale ovvero perchè non risultava apposta la firma del promittente acquirente, con condanna del F. al pagamento di somme a titolo di canoni locativi non percepiti ed al risarcimento dei danni. Il Tribunale adito, previa riunione delle due cause, con sentenza depositata in data 4.4.1997 rigettava la domanda proposta dal F. ordinando al medesimo di rilasciare in favore dell’ A. i due appartamenti di cui trattasi ed al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di L. 28.800.000, oltre alle spese processuali.

Avverso la sentenza proponeva appello F.A. lamentando in specie che il tribunale avesse posto a base del proprio convincimento la perizia grafologica redatta nel corso del procedimento penale contro di lui intentato dall’ A., definito con sentenza d’amnistia, omettendo di esaminare ben 43 scritture private di comparazione a firma di quest’ultimo. Si costituiva l’ A. resistendo all’impugnazione.

L’adita Corte d’Appello di Catanzaro, utilizzando le scritture private di comparazione prodotte in causa, disponeva due successive CTU, che accertavano l’autenticità della sottoscrizione dell’ A.. Quindi, con sentenza n. 606/09 depos. in data 4.8.2009, in parziale riforma dell’impugnata decisione, rigettava la domanda proposta dal F. per difetto d’interesse, compensando interamente tra le parti le spese di giudizio. La corte calabrese, citando una decisione di questa Corte del 1994 (Cass. 24.5.1994, n. 5029), sosteneva che la scrittura privata del 5.4.1979, la sottoscrizione della quale era accertata come autentica, poichè era sottoscritta da una sola delle parti, doveva essere qualificata come proposta di vendita e non già come vendita, per cui l’appellante non poteva richiedere per carenza d’interesse l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione di controparte al fine della sua trascrizione ai sensi dell’art. 2643 c.c., n. 1 e art. 2657 c.c., n. 1, i quali consentono la trascrizione dei soli contratti che tarsferiscono la proprietà di immobili e non anche delle proposte di vendita immobiliare.

Avverso la predetta sentenza F.A. ricorre in cassazione formulando n. 3 censure illustrate da memoria ex art. 378 c.p.c.;

resistono con separati controricorsi A.M.A. e A.S., nella qualità di eredi di A. F., che hanno formulato altresì ricorso incidentale in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali.

Motivi della decisione

Passando all’esame del ricorso principale, appare opportuno per ragioni di priorità logica, sottoporre a disamina il 3 motivo. Con tale doglianza i ricorrenti denunziano il vizio di motivazione circa un fatto controverso e cioè l’erronea qualificazione della scrittura privata in questione come proposta e non già come contratto di vendita. Osservano che la scrittura de qua (di cui viene trascritto integralmente il testo) è certamente un contratto di vendita come risulta chiaramente dal suo tenore letterale, da cui emerge il reciproco consenso delle parti a costituire tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, in cui il venditore da atto altresì dell’avvenuto parziale pagamento del prezzo con conseguente avvenuta esecuzione del contratto stesso.

La censura è fondata. Avuto riguardo ai tenore letterale del contratto in questione e tenuto conto dei canoni interpretativi dettati dalla legge ( art. 1362 c.c., e segg.), non sembra dubitabile che la volontà delle parti era tesa alla conclusione di un contratto definitivo di compravendita e non di una semplice proposta di vendita degli immobili in questione.

Ritornando al 1 motivo, con esso gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 101 e 183 c.p.c., sostenendo chela Corte calabrese, di sua iniziativa aveva proceduto a qualificare fa scrittura privata come proposta di vendita, violando in tal modo il principio dei contraddittorio.

Il motivo è infondato. Invero in base al generale principio, il giudice può, d’ufficio, rilevare la nullità del contratto invocato da una delle parti quando lo stesso è posto a fondamento della loro domanda.

Con il 2 motivo i ricorrenti deducono: la violazione e falsa applicazione dell’art. 2652 c.c., n. 3, artt. 2702 e 1321 c.c. sostenendo che in base alla più recente giurisprudenza di questa S.C., la produzione in giudizio della scrittura privata non sottoscritta da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione della stessa ovvero costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale.

Il motivo appare fondato.

Invero secondo la giurisprudenza prevalente di questa S.C. "la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purchè la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato" (Cass. n. 13548 del 12/06/2006;

Cass. n. 12118/06).

Conclusivamente il ricorso principale dev’essere accolto, assorbito quello incidentale (riguardante la compensazione delle spese di giudizio di entrambi i gradi). La sentenza dev’essere conseguentemente cassata, con l’invio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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