Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-11-2011, n. 41403

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con ordinanza in data 10/08/2011, il tribunale di Roma, qualificata la fattispecie come tentativo di ricettazione, confermava l’ordinanza con la quale in data 31/07/2011, il g.i.p. del tribunale della medesima città aveva applicato a C.S. e F. A. la misura della custodia cautelare in carcere. p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, entrambi gli indagati, a mezzo del comune difensore, con un unico ricorso, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE dell’art. 273 c.p.p.: sostengono i ricorrenti di essere stati coinvolti nella vicenda in esame "unicamente perchè in occasionale compagnia del coindagato R.L.". In altri termini, nei loro confronti vi sarebbero dei semplici sospetti che non potrebbero assurgere a dignità neppure di gravi indizi in ordine al ritenuto delitto di tentata ricettazione non essendo individuabile il requisito della univocità degli atti da alcun elemento obiettivo.

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 274 C.P.P. per non avere il tribunale motivato in ordine alle ragioni per le quali l’esigenza di tutela della collettività non avrebbe potuto essere ugualmente tutelata con la concessione degli arresti domiciliari. p. 3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. p. 3.1. VIOLAZIONE dell’art. 273 C.P.P.: il Tribunale, ha desunto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: 1) dalle inverosimili versioni rese dagli indagati contrastanti con quanto osservato dai C.C.; 2) dal possesso di significative somme la cui "destinazione non è stata in alcun modo giustificata se non con vaghe affermazioni sfornite di qualsiasi riscontro".

A fronte di tale compendio probatorio, i ricorrenti, in questa sede, si sono limitati a reiterare la loro versione dei fatti nulla deducendo avverso la motivazione dell’impugnato provvedimento atteso che non è stato evidenziato alcun vizio motivazionale.

Pertanto, la censura riproposta con il presente ricorso, va ritenuta null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. In conclusione, non avendo i ricorrenti evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito (anche in merito alla configurabilità del tentativo), va dichiarata inammissibile. p. 3.2. VIOLAZIONE ART. 274 C.P.P. non miglior sorte ha il secondo motivo di censura, atteso che il tribunale, sul punto, ha ampiamente motivato sulla negativa personalità di entrambi i ricorrenti (il C. è stato condannato anche per evasione dagli arresti domiciliari) sicchè unica misura idonea è stata ritenuta essere quella della custodia cautelare in carcere. La motivazione, essendo congrua ed adeguata, si sottrae, pertanto, alla generica censura dedotta. p. 4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *