Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-05-2012, n. 8005 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo (indicata come n. 1337/2010 del 15.6.-21.7.2010, recte n. 1018/2010, rep. N. 1337/2010) che ha dichiarato improcedibile l’appello nei confronti di G.A. A. avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, che, a sua volta, aveva rigettato la domanda attrice di manutenzione ed accolto la riconvenzionale di spoglio.

La sentenza impugnata dichiara la contumacia della G., deduce che l’appello è stato notificato per posta e che alla prima udienza è stato depositato l’avviso di ricevimento, donde l’improcedibilità di ufficio per mancata costituzione nei termini dell’appellante.

Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 347 e 165 c.p.c., e vizi di motivazione per avere la corte di appello erroneamente ritenuto che l’iscrizione a ruolo dovesse essere accompagnata dalla ricevuta di ritorno.

Non svolge difese l’intimata.

La censura è fondata.

Questa Corte Suprema, con riferimento al giudizio di legittimità, ha dichiarato il ricorso inammissibile quando l’avviso di ricevimento dei plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta mai depositato, nè in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria, nel termine di giorni venti dalla notificazione ( art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c., e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto ad opera della controparte (Cass. 11.8.2011 n. 17214 ex multis).

La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2002 n. 477, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3 (Notificazioni di atti a mezzo posta) "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezionà per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario". La stessa sentenza, già chiara nel dispositivo riportato testualmente, precisa in motivazione che "resta naturalmente per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo"; di conseguenza, solo il deposito dell’avviso di ricevimento prova la conformità al modello normativo e il perfezionamento della notificazione per tutte le parti del processo con la conseguente instaurazione del contraddittorio tra loro per effetto della sicura vocatio in ius del destinatario dell’atto.

Deve, quindi, affermarsi che la notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interrativi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l’inesistenza dell’atto (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione dei contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposta impugnazione (Cass. 2722/05, 4900/04). In particolare deve reputarsi, tenuto conto delle recenti pronunzie di questa Corte che, proprio in materia di notificazioni, si sono dimostrate particolarmente attente alla salvaguardia del diritto costituzionale di difesa che, nella specie si verta in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione, se la parte non ha dedotto alcun impedimento alla produzione della cartolina di ricevimento, ma è rimasta del tutto inerte.

Peraltro il principio, pure di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo impone al giudice una lettura delle norme processuali orientata alla rapida definizione del giudizio.

Questa Corte ha ritenuto tempestiva la produzione della ricevuta di ritorno prima dell’inizio della relazione od anche su sollecitazione del relatore, ammettendone la produzione od accordando un rinvio per la produzione di un duplicato, ove già ne fosse stata fatta richiesta.

Ciò premesso, riferito al giudizio di Cassazione, non vi è dubbio che se la parte alla prima udienza in appello produce la cartolina di ritorno, l’appello non può ritenersi inammissibile.

Addirittura non potrebbe essere dichiarato tale ove l’appellante chiedesse un termine per la produzione o dimostrasse di aver richiesto un duplicato, donde la prova della sua non inerzia mentre, nella specie, dalla produzione dell’avviso di ricevimento all’udienza di prima comparizione, la sentenza ha fatto discendere l’improcedibilità dell’appello, a norma dell’art. 348 c.p.c., come se l’appellante non si fosse costituito nei termini, citando, peraltro, un precedente giurisprudenziale che si riferisce al tardivo deposito dell’originale dell’atto di impugnazione.

Nella specie la sentenza parla di una costituzione dell’appellante del 7.5.2007, ed essendosi la notifica dell’impugnazione perfezionata il 26.4.2007, l’iscrizione a ruolo è tempestiva, posto che il 6.5.2007 era domenica, mentre è irrilevante il deposito della ricevuta di ritorno alla udienza di prima comparizione del 28.9.2007.

La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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