Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-11-2011, n. 41400 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con ordinanza in data 29/04/2011, il Tribunale di Napoli confermava il decreto con il quale in data 18/03/2011, il g.i.p. del tribunale della medesima città aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti di S.P. – indagato dei reati di cui all’art. 416 c.p. e art. 640 c.p., comma 2 – dei beni di cui al verbale di sequestro del 3/3/2011 (fra cui la somma di Euro 18.500,00 oltre a due assegni bancari di Euro 1.500,00 ciascuno). p. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di LEGGE per non avere il Tribunale motivato o motivato in modo apparente sia in ordine al fumus delicti sia in ordine al rapporto di pertinenzialità della cosa (denaro) con il reato contestato e sia per quale ragione vi fosse un concreto pericolo che la disponibilità della cosa stessa potesse aggravarne o protrarre le conseguenze di un qualche reato. p. 3. Il ricorso è fondato.

Infatti, in ordine al fumus la motivazione è assolutamente apodittica e tautologica e, quindi, apparente, essendosi il tribunale limitato a parafrasare notori principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità ma senza spiegare quali fossero gli elementi fattuali che giustificavano la sussistenza, sia pure a livello di mero fumus, del contestato reato.

Stessa cosa dicasi in ordine al requisito del periculum in mora, relativamente al quale il Tribunale si è limitato a parafrasare la norma di cui all’art. 321 c.p.p..

P.Q.M.

ANNULLA con rinvio il provvedimento impugnato e DISPONE la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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