Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-05-2012, n. 7999

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione notificato il 4 gennaio 2001 la ASPHODELE SCI (ora Luxury Immobilier), società di diritto francese, evocava, dinanzi al Tribunale di Perugia, O.M. ed il Fallimento S.I.A. s.p.a., per sentire dichiarare, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., la inopponibilità ad essa della sentenza del Tribunale di Perugia n. 872/1999 emessa nel procedimento civile R.G. n. 2959/1993 instaurato fra le parti convenute e passata in giudicato. A sostegno dell’impugnazione straordinaria la opponente deduceva di essere proprietaria di un fondo con sovrastante casale, in località (OMISSIS), beni dei quali in via del tutto casuale, in relazione ad un tentativo di acquisizione del possesso del fabbricato da parte dell’ O., era venuta a conoscenza che, in forza della predetta sentenza del Tribunale di Perugia, erano stati trasferiti all’ O. ed in danno dei fallimento S.I.A. s.p.a. per avere il giudice dichiarato "avvenuta la vendita dei beni oggetto della scrittura in data 22 dicembre 1992", ordinando al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di Perugia la trascrizione della sentenza, con motivazione ritenuta sintetica ed apodittica che non teneva conto del fatto che la scrittura, da qualificare come compromesso di vendita, risultava sottoscritto dal legale rappresentante della società ovvero da persona fisica munita di procura e ciò pregiudicava il suo inoppugnabile diritto di proprietà.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva e l’improponibilità della domanda, il Tribunale adito, respingeva l’opposizione. In virtù di rituale appello interposto dalla ASPHODELE SCI, che aveva mutato la propria denominazione sociale in LUXURY IMMOBILIER, con il quale lamentava che il giudice di prime cure avesse erroneamente rilevato la mancanza di prova dell’esistenza di un diritto di proprietà in suo favore, la Corte di appello di Perugia, nella resistenza dell’appellato O., rimasto contumace il Fallimento S.I.A.. s.p.a., in parziale accoglimento del gravame ed in riforma della decisione impugnata, dichiarava la appellante legittimata ad esperire l’opposizione ex art. 404 c.p.c., mentre la rigettava nel merito.

A sostengo dell’adottata sentenza la corte territoriale evidenziava che non poteva essere esclusa la legittimazione attiva della società appellante, la quale aveva esperito non già azione di rivendicazione, ma azione diretta a conseguire la dichiarazione di inefficacia della sentenza che aveva trasferito la proprietà del bene dal fallimento S.I.A., che a suo dire però non era più proprietario del bene (per essere a lei pervenuto dalla Sviluppo Agrituristico Italiano s.a.s. di Cirillo Stefano, con contratto del 22.12.1994, rogito notaio Conso di Roma), all’ O..

Nel merito, le argomentazioni dell’appellante non erano fondate in quanto essendo oggetto del giudizio l’opposizione ex art. 404 c.p.c., non potevano in detta sede essere rivolte censure relative alla non correttezza della motivazione della sentenza impugnata, ma soltanto se la sentenza pregiudicasse o meno la posizione della LUXURY IMMOBILIER. Osservava al riguardo che essendo diverso il soggetto giuridico dal quale aveva acquistato il bene l’appellante, si era fuori dallo schema dell’opposizione, trattandosi eventualmente di stabilire chi fosse il reale proprietario del bene mediante l’azione di rivendicazione ovvero di accertamento.

D’altro canto il pregiudizio lamentato derivava non già dalla sentenza impugnata, bensì dall’effetto tipico della disciplina in materia di trascrizioni, in virtù della quale il conflitto tra due successivi acquirenti dello stesso bene andava regolato dalla anteriorità della trascrizione e nella specie l’ O. aveva trascritto la propria citazione ex art. 2932 c.c., il 13.5.1993 e dunque in data anteriore alla stessa stipula del contratto di acquisto dell’appellante.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione la LUXURY IMMOBILIER, che risulta articolato su due motivi. Il difensore dell’ O. ha depositato la sola procura speciale, non anche il Fallimento S.I.A., pur regolarmente intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c., comma 1, nonchè contraddittoria motivazione per avere il giudice del gravame, pur riconoscendo la legittimazione attiva dell’opponente, poi, con argomentazione contraddittoria e confusa, ritenuto che la posizione di terzietà della società renderebbe l’azione estranea allo "schema dell’opposizione". Si sostiene, invece, che per la proponibilità di tale rimedio, oltre all’estraneità dell’opponente al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede l’annullamento, deve sussistere il pericolo di un pregiudizio a un suo diritto autonomo, il quale può essere di qualsiasi natura, come è stato riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, diversamente da quanto affermato dai giudici del merito.

La censura è infondata in quanto si fonda su una non corretta interpretazione della decisione e non attiene alla effettiva ratio della sentenza impugnata.

Infatti – come si è già riferito sopra in narrativa – la corte di appello ha espressamente chiarito che non poteva essere esclusa la legittimazione della società appellante, solo che nell’affrontare il problema della opponibilità alla Luxory Immobilier della sentenza del Tribunale di Perugia n. 872/1999, con la quale era stata dichiarata avvenuta la vendita di beni oggetto della scrittura privata del 22.12.1991 e quindi trasferiti all’ O. ed in danno del fallimento S.I.A. s.p.a. un fondo ed il sovrastante casale, lo ha risolto in senso sfavorevole all’attuale ricorrente, come emerge evidente dalla seconda parte della medesima decisione. Dunque risulta affrontata anche la questione di merito e la circostanza che nelle argomentazioni siano rintracciabili riferimenti alla c.d. legittimazione dell’appellante non conforta la doglianza della ricorrente circa presunti errori, contraddizioni nell’ordito motivazionale e violazioni dell’art. 404 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la corte di merito per non avere esaminato il merito della controversia.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., art. 2652 c.c., nn. 2 e 3, in relazione all’art. 404 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte di merito omesso di esaminare il merito dell’opposizione non solo perchè ha colpevolmente ignorato l’effettiva natura giuridica del mezzo impugnatorio proposto, ma anche per avere ritenuto che il pregiudizio lamentato dall’opponente deriva dalla disciplina in materia di trascrizioni. Insiste la ricorrente nel sostenere che il Tribunale di Perugia avrebbe pronunciato il trasferimento del diritto di proprietà dell’immobile, modificando d’ufficio il petitum, nonchè natura ed effetti del titolo contrattuale, con la conseguenza che la sentenza risulterebbe inficiata da violazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione.

Per la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione legittimati all’opposizione ordinaria, di cui all’art. 404 c.p.c., comma 1, sono coloro che, pur non adendo partecipato al processo svoltosi tra altre parti, possono anche indirettamente risentire un pregiudizio attuale o potenziale dalla sentenza (passata in giudicato o, comunque, esecutiva) conclusiva di tale processo, in conseguenza dell’accertamento o della costituzione di situazioni incompatibili con i loro diritti. Nella specie, è pacifico che l’ O. acquisì il diritto di proprietà del fondo e del casale con la scrittura privata del 22.12.1992 concluso con S.I.A. s.p.a., come accertato dalla decisione opposta, che ha anche disposto la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari della emanata sentenza, ai sensi dell’art. 2652 c.c., nn. 2 e 3, epoca nella quale non risulta alcuna trascrizione del preteso acquisto effettuato dalla ricorrente.

Dalla lettura delle norme previste dall’art. 2652 c.c., nn. 2 e 3 – riferentisi rispettivamente alla trascrizione delle domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione – risulta che le sentenze di accoglimento della domanda pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda stessa. In applicazione di questa disciplina deve ritenersi che il trasferimento del diritto di proprietà dei predetti immobili, operato con la scrittura privata del 22.12.1992, non può essere rimosso da accertamento che venisse successivamente pronunciato con riguardo al contratto di acquisto della LUXORY IMMOBILIER stipulato in data posteriore all’introduzione della domanda da parte dell’ O..

Da ciò deriva l’esattezza della pronuncia con cui è stata rigettata nel merito l’opposizione prevista dall’art. 404 c.p.c., comma 1, essendo evidente che nessun pregiudizio ingiusto poteva essere stato arrecato al diritto della ricorrente alla conclusione del contratto definitivo da una sentenza che le era opponibile in base ai principi dell’istituto della trascrizione (v. in tal senso Cass. 30 gennaio 1997 n. 930).

Nè è condivisibile l’assunto della società ricorrente secondo il quale la corte territoriale, nella contestata pronuncia, avrebbe errato nel ravvisare validamente ed efficacemente trascritta la domanda di cui sopra per essere la sentenza opposta inficiata dal vizio di ultrapetizione con confusione fra contratto con efficacia obbligatoria, quale era quello dedotto in giudizio dallo stesso attore, e contratto ad efficacia reale, non trascrivibile.

Invero una domanda giudiziale è trascrivibile tutte le volte che, per il suo contenuto, sia riconducibile fra quelle per le quali la legge prevede la trascrizione, indipendentemente dai fatto che, nel singolo caso, essa sia stata azionata, invece che come principale, come istanza subordinata o condizionata al mancato accoglimento di altre persone.

La LUXURY IMMOBILIER sostiene, in sostanza, che la sentenza impugnata si rivelerebbe viziata ed erronea per non avere rilevato che nella fattispecie l’intervenuta trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., proposta dall’ O. contro la SLA. s.p.a. sarebbe concretamente inidonea a rispondere alla funzione della prenotazione degli effetti della trascrizione della successiva sentenza, perchè questa nella realtà avrebbe accolto non già la pretesa trascritta, ma -modificando di ufficio il petitum – una domanda diversa.

La deduzione è palesemente inconsistente.

La stessa ricorrente nel testo del ricorso da atto del fatto che O. nella trascritta citazione istitutiva del giudizio promosso contro la SI.A. chiese l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre. Essendo incontestato l’accoglimento dell’istanza in questi termini proposta da parte della sentenza conclusiva del giudizio ex art. 2932 c.c., come sopra instaurato, non è sostenibile l’inettitudine, sotto il profilo considerato, della trascrizione della domanda a prenotare gli effetti della trascrizione della sentenza. il ricorso, in definitiva, siccome sorretto da motivi dimostratisi tutti destituiti di fondamento, va rigettato.

Le spese della presente fase liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e quindi vengono poste per intero a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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