T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 3053 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo, i ricorrenti espongono di essere proprietario di terreni ubicati nel territorio del Comune di Acireale, i quali secondo la pianificazione urbanistica di cui al Decreto n. 1270 del 12/12/2003 ricadono in Z.T.O. "I" con destinazione a scuola del’obbligo, e di aver richiesto al predetto Comune, con istanza del 02/02/2001, di assegnare una destinazione urbanistica al terreno di proprietà, ormai privo di regolamentazione, per effetto della decadenza dei vincoli a contenuto espropriativo.

Il Comune si è costituito in giudizio, rilevando l’avvenuto riscontro della diffida con nota del 05/09/2001 e chiedendo quindi una pronunzia di improcedibilità del ricorso.

Con la predetta nota (acquisita con ordinanza n. 2222/2011) il Comune ha comunicato l’avvenuta costituzione dell’ufficio del piano per la predisposizione di un nuovo strumento urbanistico. Ritenendo, tuttavia la predetta nota elusiva del’obbligo di provvedere, i ricorrenti hanno insistito al fine di ottenere la condanna del Comune a provvedere.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.

Come già chiarito dalla Sezione con diverse sentenze, relative ad identica questione, non può esservi dubbio che l’amministrazione sia tenuta ad esaminare le istanze di privati volte all’ottenimento di un beneficio, anche nei casi in cui la richiesta non sia suscettibile di accoglimento, fermo restando, naturalmente, il potere discrezionale dell’Amministrazione comunale in ordine alla verifica e alla scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (Consiglio di Stato, IV, 8 giugno 2007, n. 3025), nel qual caso incombe sull’Amministrazione l’obbligo di motivare congruamente il provvedimento di diniego.

Di contro, non può assumere alcun rilievo la nota con la quale il Comune, in asserito riscontro dell’atto di diffida di parte ricorrente, afferma che l’ente avrebbe avviato le procedure di revisione del P.R.G., atteso che da tale non deriva alcuna sostanziale soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente alla disciplina dell’area, tenuto anche conto che dalla data di costituzione dell’ufficio del piano risalente al 24/03/2009 ad oggi non sembra essere stato adottato alcun concreto provvedimento di normazione urbanistica.

Va, pertanto, dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di pronunciarsi sull’istanza della parte ricorrente, entro il termine che, attesa la complessità della procedura richiesta, deve essere indicato in giorni 120 dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente tale termine ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta indicato, che il Collegio nomina sin da ora ed individua nel Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Giarre (con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria qualificazione professionale) che provvederà nell’ulteriore termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza del termine in precedenza fissato.

L’eventuale compenso da corrispondere al commissario ad acta viene posto a carico del Comune e verrà liquidato con separato decreto dietro presentazione di nota spese redatta ai sensi dell’art. 57 D.P.R. n. 115/2002 e del D. Min. Giustizia 30 maggio 2002.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina al Comune di Acireale di Sicilia di pronunciarsi espressamente sull’istanza del ricorrente, entro il termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza. Per l’ipotesi di eventuale, ulteriore inadempienza alla scadenza del termine, nomina sin d’ora il Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Giarre – con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, in possesso della necessaria qualificazione professionale – quale Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi nel termine di giorni centoventi dalla scadenza del termine in precedenza fissato, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Condanna il Comune di Acireale alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che vengono liquidate in Euro 1500,00 (euro millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese generali, contributo unificato, IVA e CPA;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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