Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-10-2011) 14-11-2011, n. 41479 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19/12/07 il Tribunale di Brindisi assolveva V.A.R. dal reato di cui all’art. 570 c.p., perchè il fatto non sussiste.

Si contestava all’imputato di avere omesso di versare a titolo di mantenimento del coniuge I.S. e dei figli minori M. e A. la somma di Euro 200,00, successivamente ridotta a Euro 150,00, di cui Euro 100,00 per la I. e il resto per i minori limitatamente al periodo dal 22/11/02 al 25/6/03.

A seguito di gravame della parte offesa, I.S., costituitasi parte civile, la Corte di Appello di Lecce con la sentenza indicata in epigrafe in riforma della sentenza di primo grado dichiarava l’imputato colpevole del reato ascritto e lo condannava alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, cui assegnava una provvisionale di Euro 500,00.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento denuncia con il primo motivo la violazione della legge penale e processuale, in riferimento all’art. 570 c.p. e art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione e censura l’errore della corte di merito, che aveva fondato il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni della parte offesa, senza procedere ad una rigorosa valutazione della sua attendibilità, pur dando atto delle numerose contraddizioni in cui costei era incorsa nel rendere la deposizione testimoniale circa l’importo dell’assegno di mantenimento e i versamenti anche in natura effettuati dall’ex coniuge, trascurando la deposizione della teste a discarico D. A.R., e senza dare il giusto peso alla prova, pure acquisita agli atti della incapacità economica dell’obbligato.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione della legge processuale in riferimento al combinato disposto degli artt. 597-576 c.p.p., e sostiene che, essendo stato il giudice di appello investito del processo dalla parte civile e non pure dal P.M., ed essendo l’impugnazione limitata ai soli effetti civili, la corte territoriale era andata al di là dei propri doveri decisori, comminando al ricorrente anche la sanzione penale, con ciò violando il principio della intangibilità del giudicato penale, formatosi per l’inerzia del P.M. e quello del divieto di "reformatio in peius".

E’ fondato il primo motivo.

In materia di impugnazioni, la parte civile, nonostante la modifica dell’art. 576 c.p.p., conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell’impugnazione ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto; pertanto può affermare la responsabilità del prosciolto agli effetti civili – come indirettamente conferma il disposto dell’art. 622 c.p.p. – e condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l’accertamento incidentale equivale, virtualmente, alla condanna di cui all’art. 578 c.p.p. (Cass. Sez. 1^ 26/4-7/5/2007 n. 17321 Rv.

236599), ma certamente non può emettere sentenza di condanna anche agli effetti penali, senza violare il giudicato in assenza, come nel caso in esame, dell’impugnazione del P.M..

Di conseguenza dovranno essere annullate senza rinvio le statuizioni penali della sentenza de qua.

Destituito di fondamento è invece il primo motivo di ricorso. Ed invero le censure proposte esorbitano dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite, laddove tendono a introdurre una rivisitazione del "meritum causae", senza prospettare elementi di giudizio nuovi o apprezzabili, e senza alcun riferimento alle valutazioni in proposito espresse dal giudice del gravame, e mirano sostanzialmente a contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (stato di bisogno e capacità economica), e la corretta affermazione di principio, secondo cui lo stato di bisogno non viene meno se il beneficiario riesca a superare la sua indigenza con l’aiuto di altri e la capacità contributiva dell’obbligato deve comunque ritenersi sussistente sin quando quest’ultimo non dimostri rigorosamente di essere impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa, prova, questa che il giudice di merito nel caso in esame ha dimostrato non essere stata raggiunta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio le statuizioni penali della sentenza impugnata e rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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