Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 14-11-2011, n. 41478 Sospensione condizionale concedibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Il P.M. presso il tribunale di Roma ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 21/23.2 2011 del tribunale della stessa città,in composizione monocratica, che, quale giudice della esecuzione, rigettava la richiesta dello stesso P.M. volta alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del tribunale di Roma in data 4.10.2006, irrevocabile il 28.10.2006, di condanna di R.M. alla pena di 4 mesi di reclusione e Euro 400 di multa, richiesta motivata dal fatto che ,in data anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, la R. aveva riportato altre due condanne – rispettivamente sempre del trib. di Roma in data 14.1.2006, irr. il 1.3.2006, per un fatto del 13.1.2006 ed in data 26.7.2006, irrevocabile l’1.10.2006 per un fatto del 25.7.2006. Ne conseguiva, sempre per il P.M. ricorrente, che, essendo stata in precedenza già concessa la sospensione condizionale della pena inflitta con pregressa condanna, non poteva, ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 3 e art. 674 c.p.p., comma 1 bis, essere concesso un secondo analogo beneficio per aver riportato in precedenza due sentenze di condanna a nulla rilevando che il limite di due anni stabilito dall’art. 163 c.p., non era stato comunque, anche calcolando le pene delle due condanne successive, superato.

– 2 – Il ricorso merita accoglimento per il fatto che, per giurisprudenza consolidata, è ben possibile la reiterabilità del beneficio, ed alle condizioni di legge, nel caso di una nuova condanna, ma solo alla condizione che tra la prima condanna a pena sospesa e quella in predicato per una nuova concessione non sopravvengano condanne intermedie.. Ove una tale eventualità si verifichi, come nella specie, la accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che l’imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile ed errata la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura (v. per tutte, Sez. 6,12.2/3.9.1996, P.G. in proc. Visciglia, Rv 205558; Sez. 4, 14.6/8.8.1994, P.M. in proc. Antonelli, Rv. 200128).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa revoca, che dispone, della sospensione condizionale della pena concessa a R.M. con la sentenza del tribunale di Roma 4.10.2006. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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