T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 1856 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 21.12.2004 i ricorrenti ricevevano la comunicazione dell’intervenuto rilascio in loro favore del permesso di costruire n. 3452 avente a oggetto la realizzazione di un garage in via Aganoor, in Comune di Arquà Petrarca.

1.1. L’istanza per il rilascio del predetto titolo era stata presentata dal solo M. M. senza il previo consenso degli altri comproprietari, i quali, con nota del 23.12.2004, chiedevano all’Amministrazione comunale di assumere tutti i provvedimenti idonei a impedire la costruzione del garage.

2. Il 24.12.2004 il Comune resistente disponeva, quindi, la sospensione dei lavori e il successivo 4.1.2005 i ricorrenti presentavano istanza per l’annullamento in autotutela del titolo edilizio n. 3452/2004.

3. Con il provvedimento impugnato il Comune resistente, dopo aver dato atto dell’illegittimità del titolo edilizio per violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, riteneva "consolidata la posizione di fatto legittimata dal permesso costruire n. 3452 e, parimenti, la posizione giuridica di vantaggio sorta in capo al M. M. per effetto del titolo edilizio", con conseguente inesistenza di un interesse pubblico all’annullamento del permesso di costruire.

4. I ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere per illogicità manifesta, contrasto con gli altri provvedimenti dell’Amministrazione, errore e travisamento dei fatti, carenza, contraddittorietà e incongruità della motivazione, nonché per sviamento dall’interesse pubblico e violazione del principio di ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 Cost..

5. Il Comune di Arquà Petrarca non si é costituito in giudizio.

6. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.

7. Secondo il consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza, "i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale della pubblica amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione di cui essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile, neppure in presenza di un indirizzo giurisprudenziale sfavorevole ad analoghi provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione nei riguardi di altri soggetti (e da questi tempestivamente impugnati), salvo l’obbligo generale di buona amministrazione che, tuttavia, non si concreta nel dovere giuridico di rispondere alla richiesta del privato, se non in presenza di procedimenti per i quali sussista l’obbligo di conclusione con provvedimento espresso" (cfr. in termini Cons. Stato, V, 12.7.2010, n. 4482; nonché Cons. Stato, IV, 20.7.2005, n. 3039; Cons. Stato, IV, 10.11.2003, n. 7136).

7.1. È stato più volte evidenziato, di conseguenza, che l’amministrazione non ha alcun obbligo di rispondere al privato, così che deve essere anche escluso l’obbligo di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento eventualmente attivato in autotutela (cfr. Cons. Stato, IV, 21.7.2004, n. 3313).

7.2. Sulla scorta di tali principi, ad avviso del Collegio, il fatto che nel caso in esame il Comune di Arquà Petrarca, invece di rimanere silente sulla sollecitazione degli interessati di annullare in autotutela il contestato permesso di costruire, abbia invece adottato un provvedimento espresso, dichiarativo della riscontrata inesistenza dei presupposti per procedere all’annullamento in autotutela del provvedimento contestato, non è idonea a trasformare la posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti da mero interesse di fatto in interesse legittimo, come tale tutelabile innanzi al giudice (cfr. in termini Cons. Stato, V, 12.7.2010, n. 4482 che conferma T.A.R. Veneto;II, 299/2009; 389/2009; 390/2009).

8. Sotto altro concorrente profilo, poi, ad avviso del Collegio, anche a voler ritenere che sussista una posizione differenziata nascente proprio dal provvedimento di diniego dell’esercizio del potere di autotutela, qualora pure venisse annullato il predetto provvedimento l’interesse dei ricorrenti non troverebbe alcuna soddisfazione dal momento che in nessun caso la presente pronuncia spiegherebbe i propri effetti sul titolo edilizio, oggetto dell’istanza di autotutela. E, infatti, solo l’esito favorevole del giudizio proposto avverso il permesso di costruire sarebbe satisfattivo della pretesa azionata dai ricorrenti.

9. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

10. Non va disposto nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *