Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 14-11-2011, n. 41477

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.G., tramite difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 8/22.3e.2011 del tribunale di sorveglianza di Bologna, di rigetto delle di lui istanze volte alla concessione della semilibertà e della liberazione condizionale, deducendo, da un lato, la mancata valutazione della pena ricollegabile ai reati ostativi – ex art. 416 bis e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), dall’altro, la ancora omessa valutazione della propria rieducazione evidenziata dai lunghi periodi di liberazione anticipata concessi.

Il ricorso non merita accoglimento perchè manifestamente infondato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, il discorso difensivo non si cura per nulla di affrontare l’argomentazione giudiziale che, preso atto della pena già scontata e collegata alle violazioni dell’art. 416 bis c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sottolinea la assenza della pur possibile collaborazione ostativa alla concessione del beneficio della misura della detenzione domiciliare. In proposito comunque vi è da rilevare che gli ostacoli alla concessione del beneficio come richiesto,e per nulla considerati e dal ricorrente e dal giudice della sorveglianza, sono ben altri: il tempo della detenzione ancora da scontare, il fine pena essendo stato indicato nel provvedimento al 5.5.2018 e/o, nel ricorso, al 25.1.2018, pena da scontare incompatibile con il presupposto rigido condizionante, tra gli altri fattori, la concessione della misura, ed ancora la condanna irrevocabile per il delitto di omicidio ( nella specie duplice), indicato nell’art. 4 bis, a nulla rilevando,a tal fine,l’insussistenza di collegamento del condannato con la criminalità organizzata o la in ipotesi prestata utile collaborazione con la giustizia. Invero, in tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1 bis, anche a seguito della sua novellazione ad opera della L. n. 251 del 2005, art. 7, comma 4, nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all’art. 4 bis della Legge sull’ordinamento penitenziario e non al contenuto di quest’ultima disposizione, relativa ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore; ne consegue che rappresenta causa ostativa all’applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente indicati nel summenzionato art. 4 bis, a nulla rilevando, a tal fine, l’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o quant’altro (c.f.r., ex multis, Sez. 1, 9/20.12.2010, Allegra, Rv 248985; Sez. 1, n. 27557 del 27/05/2010, dep. 15/07/2010, Rv. 247723; Sez. 1, n. 30804 del 07/07/2006, dep. 18/09/2006).

Con riferimento al secondo occorre rilevare l’inconferenza delle ragioni critiche difensive polarizzate solo sul rilievo della concessione di più liberazioni anticipate per il fatto che i presupposti di quest’ ultimo beneficio non sono certo quelli da considerare per la concessione della liberazione condizionale: i primi individuandosi nella partecipazione,in regime detentivo, all’opera di rieducazione, i secondi, in una prospettiva più ampia, nel sicuro ravvedimento. Peraltro vi è da puntualizzare ancora che la pena ancora da scontare, ed anche tenendo per mera ipotesi fermo il calcolo operato dal ricorrente, è superiore allo stato a cinque anni, periodo, nel massimo, residuo di pena imprescindibile per dare l’abbrivio alla valutazione della meritevolezza della liberazione condizionale.

Al come deciso consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *