Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-10-2011) 14-11-2011, n. 41476 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.P.M. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza,datata 24.2.2011, del Tribunale di Avellino in composizione monocratica di rigetto della istanza di rimessione in termini per impugnare la sentenza emessa dallo stesso giudice in data 12.1.2010, dep. il 4.2.2010, irrevocabile il 28.4.2010, deducendo una serie di nullità che si sarebbero verificate nel corso del dibattimento di primo grado conseguenti all’omessa notifica di due rinvii dell’udienza ai difensori di fiducia non presenti per legittimo impedimento – astensione dalle udienze proclamata dalla Camera penale irpina – e, in conclusione, alì omessa notifica del deposito della sentenza sempre ai predetti difensori, nonchè all’imputato non presente all’udienza conclusiva ed erroneamente considerato, secondo la tesi difensiva, assente, rappresentando che la sentenza era stato emessa il 12/01/10 malgrado l’ultimo rinvio, come risulti dal verbale, forse per l’ordinanza del 13/10/10.

Non è possibile decidere il ricorso come proposto affrontando le questioni dedotte sulla scia dell’autorevole dictum delle Sez. Un. 28.2/9.3. 2006, Grassia Sossio, Rv. 232906, per la ragione, assorbente, che impone di rilevare l’incompetenza funzionale del tribunale di Avellino a decidere sulla istanza. Invero competente a disporre la restituzione nel termine per impugnare, stante l’in equivoca disposizione dell’art. 175 c.p.p., comma 4, ultima parte, è il giudice competente per l’impugnazione, in quanto il provvedimento restitutorio è destinato ad incidere sui requisiti di ammissibilità del gravame e, quindi, sulla stessa possibilità di attivare il controllo del giudice superiore sul provvedimento impugnato. Ne consegue che è nulla, l’ordinanza del tribunale che decide, sostituendosi al giudice dell’appello, sull’istanza di rimessione in termini per proporre l’appello avverso la decisione del giudice di primo grado. E l’incompetenza funzionale incidendo sull’idoneità specifica del giudice è di carattere assoluto e deve essere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, giusto il disposto dell’art. 21 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di Napoli per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *