Cons. Stato Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 6766 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con ricorso dinanzi al Tar Lazio, Sezione di Roma, la società S. I. s.r.l., premesso di aver partecipato alla procedura di gara indetta dalla Ausl Roma D da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa allo scopo di affidare i servizi di gestione, conduzione operativa e manutenzione dell’infrastruttura ICT, censurava gli atti di aggiudicazione della gara alla società R.t.i. G. S. s.r.l. e S. s.r.l. deducendo plurimi motivi di doglianza.

Si costitutiva la AUSL Roma B precisando che in un primo momento la gara era aggiudicata a favore di un altro raggruppamento, tuttavia, a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale da parte del R.t.i. G.&F. Software s.r.l. – SI & O s.r.l., risultato secondo in graduatoria, gli esiti della gara venivano annullati dalla sentenza del Tar Lazio n. 22058/2010. Conseguentemente, l’AUSL Roma D aggiudicava la gara al Rt.i. facente capo a G. S. s.r.l. che si era collocata al secondo posto.

Successivamente alla proposizione del ricorso della società S. I. e al fine dell’esame delle relative doglianze, la commissione di gara si riuniva nuovamente in data 26.10.2010, redigendo il verbale n.13, per riesaminare tutta la documentazione relativa all’offerta economica della istante: emergeva così che l’offerta presentata dalla società prevedeva un prezzo mensile che, moltiplicato per la durata quinquennale dell’appalto, era pari a euro 1.197.000,00 e, quindi, più vantaggioso di quello ritenuto precedentemente, e dunque l’istante società S. I. avrebbe dovuto collocarsi al secondo posto della graduatoria.

Si costitutiva altresì la G. S. s.r.l. proponendo ricorso incidentale avverso gli atti della gara per la parte in cui la ricorrente non era stata esclusa dalla procedura.

2. Il Tar dopo avere dichiarato improcedibile la prima censura prendendo atto del riesame della commissione di gara, respingeva le altre censure mentre dichiarava improcedibile il ricorso incidentale presentato dalla aggiudicataria.

3. Con atto di appello la società S. I. critica la sentenza del Tar rilevando che la stessa si è fondata su un documento di parte (verbale della commissione di gara n.13 del 26.10.2010) redatto successivamente alla proposizione del giudizio di primo grado, non approvato dalla stazione appaltante.

Inoltre la sentenza contiene statuizioni erronee nella parte in cui respinge le censure relative alla mancata attribuzione di un punto nel parametro tempestività della rilevazione del problema e non ha escluso dalla gara la aggiudicataria in quanto la offerta dalla stessa presentata non comprende tutti i servizi richiesti e non è stata redatta secondo le modalità previste dal bando di gara.

Si sono costituiti la Azienda Unitaria sanitaria locale Roma D e la società G. S. s.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza del Tar.

La società G. S. s.r.l. ha presentato appello incidentale.

Sono state depositate numerose memorie difensive.

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

4. La Sezione ritiene fondata la eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della società aggiudicataria G. S. s.r.l..

Come già sottolineato con il verbale n.13 del 26.10.2010 la commissione di gara, riconvocata dalla Asl RM/D per esaminare il ricorso presentato al Tar Lazio dalla società S. I., da un lato ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso relativo al prezzo offerto e quindi ha ricalcolato i punteggi conseguiti dalla S. I. in sede di offerta economica, dall’altro ha esplicitato le ragioni che avevano indotto la commissione ad attribuire p.2. alla offerta tecnica della ricorrente nel parametro frequenza/tempestività riferito alla esecuzione del servizio gestione server e backup centralizzato, riconfermando la precedente decisione. Con lo stesso verbale inoltre veniva ribadita la conformità dell’offerta economica della G&F alle disposizioni della lex specialis.

Il Tar per il Lazio, nella sentenza appellata, ha fondato la propria statuizione proprio richiamando il suddetto verbale n.13 del 2010, ritenendo che, a seguito dello stesso, l’esame della prima censura relativa al dato numerico contenuto nell’offerta economica della ricorrente era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo la commissione ricalcolato i punteggi relativi alle offerte economiche e redatto una nuova graduatoria in cui la ricorrente, in base al complessivo punteggio ottenuto per la offerta economica e per l’offerta tecnica, si collocava non più all’ultimo posto, bensì al secondo posto della graduatoria. Sempre tenendo conto del verbale di cui sopra il Tar ha respinto anche gli altri motivi dedotti dalla società S. I. sottolineando, in particolare, che la attribuzione di un diverso e inferiore punteggio per la offerta tecnica della ricorrente rispetto ad altro concorrente trovava congrua giustificazione nella valutazione tecnico discrezionale operata.

5. La S. I. critica la sentenza del Tar nella parte in cui ha fatto proprie le risultanze del verbale in quanto redatto solo successivamente alla proposizione del giudizio di primo grado e privo dei connotati di imparzialità, trasparenza e par condicio, con valutazioni fatte dalla commissione a distanza di due anni dalla data in cui si era proceduto alla valutazione delle offerte, ormai conosciute, con un intervento, quindi, palesemente inammissibile, tardivo e fuorviante.

6. La Sezione ritiene di condividere tali rilievi sottolineando in particolare che le decisioni espresse dalla commissione di gara non hanno carattere vincolante per la stazione appaltante, potendo la stessa decidere di discostarsi da esse, essendo la funzione della commissione solo consultiva, con l’effetto che il verbale n.13, contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti, in quanto atto endoprocedimentale, non poteva considerarsi lesivo, né suscettibile di autonoma impugnazione sino alla presa d’atto da parte della stazione appaltante.

Tuttavia, proprio partendo da tali esatte argomentazioni dell’appellante, la Sezione non può che concludere per il rigetto dell’appello.

7. Infatti, come prima rilevato, la commissione di gara ha provveduto, nel verbale n.13, a ricalcolare il punteggio economico della S. I. collocandola al secondo posto in graduatoria mentre, antecedentemente, la stessa società era collocata al quarto posto in graduatoria dopo altri tre concorrenti.

La S. I. non ha riproposto in appello, sia pure in via subordinata, il motivo del ricorso in primo grado con cui censurava l’operato della commissione per avere erroneamente calcolato la sua offerta economica, dando per acquisite, in maniera invero contraddittoria, le conclusioni della commissione nel verbale n.13 (si veda pag. 4 dell’atto di appello).

Tuttavia, posto che il verbale n. 13, esattamente come rilevato in appello, non può essere preso in considerazione non essendo stato formalizzato con la presa d’atto della stazione appaltante, esso non può fondare, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, una pronunzia di improcedibilità del primo motivo di gravame dedotto in primo grado.

Ma la società appellante non ha riproposto in appello il motivo con l’effetto che la sua collocazione in graduatoria deve ritenersi quella precedente al verbale n.13, all’ultimo posto su quattro concorrenti, risultando per questo minata in radice la prospettazione difensiva dell’atto di appello e in specie l’affermazione fondante, che la società risulterebbe collocata al secondo posto in graduatoria e che potrebbe ambire all’aggiudicazione.

La società S. I., che ha ricevuto un punteggio di soli 66,78 punti rispetto alla prima classificata con punti 81,14 e distanziata di oltre 1 punto dalla seconda e dalla terza classificata (cfr. pag. 3 dell’appello incidentale della società G. S. s.r.l.), non potrebbe giammai divenire aggiudicataria dell’appalto anche in ipotesi di accoglimento dei motivi di appello e segnatamente con la attribuzione di un ulteriore punto o con la esclusione della aggiudicataria.

Per la prova di resistenza, infatti una volta attribuito un ulteriore punto o anche esclusa la società G. S. s.r.l., la graduatoria scorrerebbe a favore di altra società mancando quindi in capo alla S. I., collocata all’ultimo posto in graduatoria, la possibilità di vedersi aggiudicato l’appalto e dunque risultando carente l’interesse, al gravame.

8. Per tali motivi l’appello non può trovare accoglimento mentre l’appello incidentale della società G. S. s.r.l. deve considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

9. Sussistono tuttavia motivi, per l’andamento della vicenda contenziosa, per compensare spese e onorari del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dalla società società G. S. s.r.l..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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