Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 22-05-2012, n. 8071 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.M., professore associato presso l’Università di Milano Bicocca nella materia "malattie dell’apparato locomotore", partecipava alla procedura di valutazione comparativa per titoli indetta dall’Università degli Studi dell’Insubria, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di Medicina e chirurgia nel settore della detta materia.

All’esito della procedura, con decreto del Rettore n. 411 del 2002, venivano approvati gli atti della commissione giudicatrice e dichiarati idonei i professori P.G. e T.L. P. e non idoneo il prof. L.. Il prof. P. veniva quindi nominato professore di prima fascia presso l’università dell’Insubria.

Il prof. L. impugnava davanti al TAR per la Lombardia tutti gli atti della procedura di concorso e l’atto di nomina del prof. P.. il Con sentenza n. 1960 del 2006 il TAR accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati, giudicando irragionevole la valutazione negativa della commissione giudicatrice sulla particolare specializzazione del prof. L. nel settore della chirurgia della mano e contraddittoria quella, pure resa dalla commissione, di scarsa rilevanza dell’attività svolta all’estero.

Con nota del Rettore n. 16331 del 2006, in ottemperanza della sentenza, veniva riconvocata la commissione giudicatrice.

La sentenza del TAR veniva appellata con separati ricorsi dei professori P. e T.L. e dell’Università dell’Insubria, con domanda cautelare di sospensione.

Il Consiglio di Stato, dopo aver accolto la domanda di sospensione dell’impugnata sentenza, ritenendo prevalente nelle more del giudizio di merito l’interesse pubblico alla preservazione del consolidato assetto organizzativo, con sentenza della Sez. 6^ n. 4635 del 2007, respingeva gli appelli.

Successivamente il Rettore, non avendo approvato gli atti della valutazione nel frattempo svoltasi il 14-11-2006, stante la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, con nota n. 17423 del 2007, disponeva la rinnovazione della procedura di valutazione, con l’invito a tener conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, e, con decreto n. 12454 del 2008, accettava le dimissioni dalla commissione del presidente prof. C., provvedendo quindi, con decreto n. 12656 del 2008, alla sua sostituzione con il prof. G. e alla conferma dei restanti componenti della commissione.

Con decreto rettoriale n. 13793 del 2008, venivano infine approvati gli atti del concorso con dichiarazione di idoneità dei professori P. e T.L. e, con delibera del Consiglio di Facoltà dell’11-11-2008, veniva disposta la chiamata del prof. P. come professore di ruolo di prima fascia, per il S.S., MED/33- Malattie dell’apparato locomotore, dall’1-12-2008.

Gli atti della detta rinnovata procedura (dalla conferma dei restanti componenti della commissione fino alla chiamata del prof. P.), venivano quindi impugnati dal prof. L., con ricorso n. 64 del 2007 e con motivi aggiunti, dinanzi al TAR per la Lombardia.

Il controinteressato prof. P. proponeva ricorso incidentale subordinato all’accoglimento del ricorso principale.

Il TAR, con sentenza n. 3502 del 2009, accoglieva il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, e respingeva l’istanza risarcitoria ed il ricorso incidentale disponendo, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.

Con ricorso n. 4220 del 2009 il prof. P. chiedeva l’annullamento della sentenza di primo grado con domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione.

Il prof. L. si costituiva depositando memorie.

L’Università degli Studi dell’Insubria ed il Prof. T. L., proponevano, ciascuno, appello incidentale chiedendo l’annullamento della sentenza di primo grado.

Depositate dalle parti ulteriori memorie, il Consiglio di Stato – Sez. 6^, con sentenza n. 8248 depositata il 17-12-2009, respingeva gli appelli, principale e incidentale, con la conferma della sentenza di primo grado nei termini di cui in motivazione.

In sintesi il Consiglio di Stato, in primo luogo affermava che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, "non vi è nell’ordinamento, salvo il diverso caso della concomitante violazione della normativa sulla formazione dell’organo, un principio o norma generale per cui a seguito dell’annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell’organo che li ha adottati al fine della loro rinnovazione" e che "un tale obbligo, comportante nella specie la modifica della composizione di una commissione giudicatrice di un concorso pubblico, può perciò soltanto scaturire da una pronuncia del giudice a seguito della valutazione di condizioni specifiche connesse allo svolgimento della vicenda dedotta in giudizio".

In ordine, poi, alla rinnovata procedura comparativa, il Consiglio di Stato osservava che dalla precedente sentenza n. 4635 del 2007, doveva conseguire "la integrale rinnovazione della valutazione con la sola esclusione dei vizi rilevati in sentenza quali ragioni necessarie dell’annullamento dell’atto, individuati, nella specie, nella valutazione in termini negativi della specializzazione raggiunta dal prof. L. e nella minore considerazione della sua attività all’estero". La procedura rinnovata, andava pertanto esaminata "nel quadro dell’effetto conformativo del giudicato come prima precisato e secondo il contenuto proprio del sindacato giurisdizionale in materia, consistente nella verifica della conformità a norma del procedimento e della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle valutazioni tecniche formulate, fermo il limite del loro contenuto di merito", il tutto alla luce della normativa di riferimento (D.P.R. n. 117 del 2000, art. 4).

In particolare, quindi, il Consiglio di Stato rilevava che la valutazione della produzione scientifica e del curriculum del prof. L. non risultava "svolta compiutamente" per varie carenze valutative sotto vari profili, come specificato in motivazione, e concludeva che la formazione del giudizio dato sul candidato L., "pur nel passaggio da discreto a buono, presentava modalità simili a quelle assunte nella precedente procedura", così rilevando "tra i due giudizi una valutazione analogamente non adeguata, della connessa, peculiare esperienza del candidato nella tecnica della chirurgia della mano al fine della complessiva considerazione del suo curriculum, risultando inoltre reiterata la carente valutazione dell’attività svolta all’estero, già censurata" nella precedente sentenza n. 4635 del 2007, "in cui si era rilevata la minore considerazione di tale attività".

In tali sensi il Consiglio di Stato riteneva che la procedura in oggetto doveva essere annullata e rinnovata integralmente, dovendosi inoltre innovare "la composizione della commissione giudicatrice" "al fine di assicurare condizioni oggettive di imparzialità trattandosi, in questo caso, della terza tornata concorsuale cui sarebbero altrimenti preposti i membri già componenti delle commissioni operanti per le due precedenti ed essendosi altresì riscontrata, come visto, inosservanza del giudicato nel quadro della seconda di tali valutazioni".

Per la cassazione di tale sentenza il prof. T.L. ha proposto ricorso con quattro motivi.

Anche il prof. P. ha proposto ricorso, con sei motivi.

Il prof. L., dal canto suo, ha resistito ai ricorsi con rispettivi controricorsi.

Gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Infine i proff. T.L., P. e L. hanno depositato ciascuno una propria memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, art. 362 c.p.c. e R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, il prof. T.L. lamenta che il Consiglio di Stato "ha oltrepassato in modo palese ed evidente" i "limiti del proprio sindacato sulle valutazioni tecniche assunte dalla pubblica amministrazione nell’esercizio della propria funzione", "entrando nell’area riservata in via esclusiva alla Commissione per ben due volte: a) quando ha ritenuto di potere definire "innovativa" la tecnica del trapianto della mano; b) quando ha ritenuto che il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del prof. L. non possa prescindere da tale presupposto finendo in tale modo per esprimere…un giudizio (positivo) sulla qualità scientifica delle pubblicazioni stesse".

Con il secondo motivo, denunciando formalmente le stesse violazioni, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che "la formazione del giudizio dato sul candidato L. ad esito della procedura rinnovata presenti modalità simili, pur nel passaggio da "discreto" a "buono", a quelle assunte nella precedente procedura rilevandosi tra i due giudizi una valutazione analogamente non adeguata della produzione scientifica del candidato e sotto questo profilo in particolare della connessa, peculiare esperienza del candidato nella tecnica della chirurgia della mano al fine della complessiva considerazione del suo curriculum".

In specie il ricorrente principale evidenzia che la valutazione in termini di "adeguatezza" del giudizio della commissione "sconfina nel merito" e dunque "è preclusa al giudice amministrativo" e che parimenti l’uso dell’aggettivo "peculiare" "formula nuovamente un giudizio a contenuto tecnico-scientifico (finendo per censurare la valutazione in termini di "buono"attribuita dalla commissione).

Con il terzo motivo il ricorrente principale lamenta inoltre "violazione dei limiti della giurisdizione per invasione della sfera riservata al potere legislativo" in materia (organizzazione amministrativa e ordinamento degli uffici) "coperta da riserva relativa di legge", con riferimento alla statuizione dell’impugnata sentenza "relativa alla rinnovazione della commissione", non prevista, neppure implicitamente, da alcuna disposizione normativa, di guisa che, in sostanza, al riguardo il Consiglio di Stato avrebbe posto in essere una "attività creativa".

Con il quarto motivo, infine, sempre con riferimento alla statuizione relativa alla rinnovazione della commissione, premesso che "in assenza di una qualsivoglia disposizione in tal senso" è da ritenere "inequivocabile la volontà del legislatore" di rimettere "la scelta circa la rinnovazione di una commissione per effetto dell’annullamento delle operazioni concorsuali in sede di giudizio, alla decisione della pubblica amministrazione", il ricorrente principale rileva che "tale decisione è da considerarsi come attinente al merito dell’azione amministrativa e dunque ad un profilo che viene sottratto al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo".

Il prof. P., dal canto suo, con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 360 e 362 c.p.c. e R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, ancora con riferimento alla disposta "rinnovazione" della commissione, parimenti sostiene che tale statuizione, ha ecceduto il limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, "imponendo alla pubblica amministrazione un facere che esula dall’ambito del sindacato di legittimità" del detto giudice e "sostanziandosi in un sindacato sul merito amministrativo, al quale deve certamente ricondursi la scelta se rinnovare o meno la commissione giudicatrice".

Con il secondo motivo il prof. P. denuncia "difetto di giurisdizione anche sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto il ricorrente non aveva dedotto alcuna censura in ordine ad un preteso obbligo di rinnovazione della composizione della commissione giudicatrice in seguito all’eventuale ulteriore annullamento degli atti della procedura valutativa", essendo stato tale obbligo dedotto "dinanzi al TAR, con riferimento alla seconda valutazione (espletata in ragione del precedente giudicato) ma non con riferimento a quella successiva, da compiersi eventualmente dopo il secondo annullamento giurisdizionale".

Con il terzo motivo il prof. P. lamenta violazione dei limiti esterni della giurisdizione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto "non adeguata" la valutazione e il giudizio di "buono" del L. (così di fatto intendendo affermare che il giudizio doveva essere di "ottimo"), con "macroscopica ingerenza nel merito della valutazione riservata alla commissione".

Con il quarto motivo lo stesso ricorrente denuncia parimenti violazione dei limiti esterni della giurisdizione ed ingerenza nel merito della detta valutazione, con riferimento alla affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui "la valutazione della produzione scientifica e del curriculum del prof. L. non risulta svolta compiutamente", in particolare con riguardo alla tecnica del trapianto della mano definita "indubbiamente innovativa" nonchè con riferimento alla mancata valutazione degli elementi "dell’apporto individuale del candidato" e "della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica", così in sostanza superando "il motivato giudizio sulla mancanza di rigore metodologico" di tali pubblicazioni, preclusivo della valutazione degli ulteriori elementi.

Con il quinto motivo il medesimo ricorrente lamenta altra violazione dei limiti esterni della giurisdizione e ingerenza nel merito amministrativo con riferimento alla affermazione del Consiglio di Stato secondo cui "nel giudizio sulla continuità ed intensità della produzione scientifica, infine, si sottolinea criticamente un andamento cronologico invero non dissimile da quello riscontrabile per le pubblicazioni del prof. P….", in tal modo procedendo "ad una assimilazione tra i profili dei candidati", "in contrasto con la valutazione espressa dalla commissione giudicatrice".

Con il sesto motivo il prof. P. denuncia, infine, analoga ulteriore violazione con riguardo alla affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui "l’attività di ricerca e clinica del prof. L., oggetto del precedente giudicato, nonostante sia distinta da una notevole estensione e continuità nel tempo…e da un’ampia gamma di esperienze…..non risulta specificamente valutata sia nei giudizi individuali come in quello finale, nè sono valutati incarichi in atto…..tutto ciò è infatti soltanto citato ma non ponderato per misurarne la rilevanza…". In specie il ricorrente deduce che il Consiglio di Stato è così entrato nel merito della valutazione della commissione giudicatrice in ordine al contenuto della "ponderazione" e del grado di "rilevanza" dei titoli.

In sostanza, il primo e il secondo motivo del ricorso T. L. sono simili al quarto e al terzo motivo del ricorso P., i quali risultano connessi con il quinto e il sesto motivo dello stesso ricorso, mentre gli altri motivi riguardano la statuizione circa la "rinnovazione" della commissione, in particolare investendo la medesima questione il quarto motivo del ricorso T.L. e il primo motivo del ricorso P., e diversi profili di censura gli altri motivi (terzo del ricorso T.L. e secondo del ricorso P.).

Orbene, rileva in primo luogo il Collegio che come più volte affermato da queste Sezioni Unite (v. fra le altre, Cass. S.U. 21/6/2010 n. 14893 Cass. S.U. 9-5-2011 n. 10065 cfr. anche Cass. S.U. 19-12-2011 n. 27283, "le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatoci dei pubblici concorsi, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri predisposti preventivamente dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo – senza che ciò comporti un’invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione – anche qualora risultino affette da illogicità manifesta o travisamento del fatto od irragionevolezza evidente o grave, o da grave difetto di motivazione".

Peraltro come pure è stato affermato da queste Sezioni Unite, deve ritenersi che "le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso" (v. fra le altre Cass. 9-11-2011 n. 23302).

In tale quadro, però, da ultimo (v. Cass. S.U. 8-3-2012 n. 3622) è stato anche precisato che "per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, e quindi valutare gli eventuali sintomi dell’eccesso di potere dai quali un atto amministrativo impugnato potrebbe essere affetto, il giudice amministrativo non può esimersi dal prendere in considerazione la congruità e la logicità del modo in cui la medesima amministrazione ha motivato l’adozione di quell’atto".

"Neppure quando perciò si tratti… di un atto a contenuto fortemente valutativo, cui certamente inerisce un ampio grado di discrezionalità anche tecnica, si può negare al giudice il potere- dovere di vagliarne la relativa motivazione, ai fini e nei limiti sopra accennati; e, se pure è vero che in siffatte situazioni, esiste il rischio che detto giudice travalichi quei limiti e sostituisca indebitamente la propria valutazione a quella dell’amministrazione, per riscontrare un tale eccesso non basta certo soltanto il fatto che il giudice si sia soffermato a soppesare gli argomenti sui quali la motivazione dell’atto impugnato si articolava.

Non gli sarebbe altrimenti possibile esprimere alcun giudizio sulla congruità e logicità di quella motivazione, che si perverrebbe così all’inammissibile risultato di rendere di fatto insindacabile".

Pertanto, come è stato ulteriormente chiarito con la detta recente pronuncia, "occorre allora riuscire a cogliere la linea di discrimine – talora sottile, ma mai inesistente – tra l’operazione intellettuale consistente nel vagliare l’intrinseca tenuta logica della motivazione dell’atto amministrativo impugnato e quella che si sostanzia invece nello scegliere tra diverse possibili opzioni valutative, più o meno opinabili, inerenti al merito dell’attività amministrativa di cui si discute. Altro è l’illogicità di una valutazione, altro è la non condivisione di essa. Un conto è stabilire quali criteri di valutazione l’amministrazione intende privilegiare nel compiere una certa scelta, a quali clementi essa intende dare maggior peso ed a quali un peso minore o come ritiene di dover contemperare i primi con i secondi, altro conto è motivare la concreta applicazione di quei medesimi criteri nel caso concreto. L’insindacabilità della valutazione discrezionale dell’amministrazione ad opera del giudice non esclude che sia invece sindacabile una motivazione che non consenta di comprendere i criteri ai quali quella valutazione si è ispirata o che, peggio ancora, manifesti l’illogicità o la contraddittorietà della loro applicazione nella fattispecie concreta".

Tali principi vanno qui ribaditi, evidenziandosi come corollario necessario, che la sentenza del giudice amministrativo, impugnata dinanzi a queste Sezioni Unite, non può che essere esaminata nell’intero contesto dell’iter argomentativo svolto, non potendo estrapolarsi singole espressioni contenute nella decisione, le quali, seppure di per sè stesse (nel loro senso letterale) appaiano esprimere singolarmente una qualche ingerenza nel merito amministrativo o nella valutazione tecnica, devono comunque essere lette nel contesto complessivo della decisione stessa.

La verifica, infatti, dell’osservanza, da parte del giudice amministrativo, dei limiti (esterni) nella valutazione della congruità e logicità della motivazione dell’atto, e della non ingerenza nella scelta tra le diverse opzioni valutative non può essere incentrata soltanto su singole espressioni, o addirittura parole, estrapolate dal contesto argomentativo della decisione.

Orbene, nella fattispecie, con riferimento al primo e secondo motivo del ricorso T.L. e (id est) al quarto e terzo motivo del ricorso P., nonchè al quinto e sesto motivo di quest’ultimo ricorso, osserva il Collegio che le censure non meritano accoglimento.

Innanzitutto i ricorrenti concentrano l’attenzione su singole espressioni della impugnata sentenza, che, nel loro senso letterale, di per sè stesse, esprimerebbero, in sostanza, delle valutazioni di merito, anche di carattere tecnico ("tecnica indubbiamente innovativa", "valutazione non adeguata" con "modalità simili, pur nel passaggio da "discreto " a "buono", "peculiare esperienza", "rilevanza scientifica", "andamento cronologico invero non dissimile", attività di ricerca e clinica "specificamente valutata", "tutto ciò è infatti soltanto citato ma non ponderato").

In realtà, dalla lettura complessiva della sentenza, emerge chiaramente che si tratta di espressioni argomentative comunque tutte inserite nel quadro della verifica della congruità e logicità del modo in cui è stata motivata la valutazione comparativa in oggetto, alla luce anche del precedente giudicato amministrativo.

In specie il Consiglio di Stato, in base alla disciplina di cui al D.P.R. n. 117 del 2000, art. 4, ha rilevato che: "nei giudizi, individuali e in particolare finale (verbale del 10 ottobre 2008) la valutazione della produzione scientifica e del curriculum del prof. L. non risulta svolta compiutamente, in quanto: rispetto alla tecnica del trapianto della mano…si richiamano soltanto le valutazioni critiche e non anche quelle indicate come favorevoli nella memoria del prof. L., e che, per quanto tali, avrebbero dovuto altresì essere considerate, nel quadro di una complessiva valutazione di una tecnica indubbiamente innovativa agli atti del solo curriculum del candidato; non risulta valutato….l’elemento dell’apporto individuale del candidato…..; nè risulta valutato l’elemento della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica…..; nel giudizio sulla continuità ed intensità della produzione scientifica, infine, si sottolinea criticamente un andamento cronologico invero non dissimile da quello riscontrabile per le pubblicazioni del prof. P….. L’attività di ricerca e clinica svolta all’estero dal prof. L., oggetto del precedente giudicato, nonostante sia distinta da una notevole estensione e continuità nel tempo…e da un’ampia gamma di esperienze…non risulta specificamente valutata sia nei giudizi individuali come in quello finale, nè sono valutati incarichi in atto…; tutto ciò è infatti soltanto citato ma non ponderato per misurarne la rilevanza, nè osta a ciò la richiamata concomitanza tra l’attività svolta all’estero e quella presso l’Università di Milano, non apparendo impossibile verificare il contenuto proprio della prima comunque specifico per la diversità delle sedi e del contesto".

"In questo quadro" il Consiglio di Stato ha ritenuto conclusivamente che la formazione del giudizio dato sul candidato L. ad esito della procedura rinnovata presenti modalità simili, pur nel passaggio da "discreto" a "buono", rilevando "tra i due giudizi una valutazione analogamente non adeguata della produzione scientifica e sotto questo profilo, in particolare, della connessa, peculiare esperienza del candidato nella tecnica della chirurgia della mano al fine della complessiva considerazione del suo curriculum, risultando inoltre reiterata la carente valutazione dell’attività svolta all’estero, già censurata nella sentenza….n. 4635 del 2007…".

E’ evidente, quindi, che, al di là della analisi isolata delle singole espressioni o parole adottate nello sviluppo argomentativo, la sentenza impugnata ha semplicemente riscontrato la manifesta illogicità e irragionevolezza e le gravi carenze di motivazione (con riferimento all’attività all’estero anche reiterate dopo la precedente sentenza del Consiglio di Stato) nella procedura di valutazione comparativa de qua, in ordine alla "valutazione della produzione scientifica e del curriculum del prof. L.", senza sostituirsi alla commissione giudicatrice e all’amministrazione nella scelta delle diverse opzioni valutative. in tale chiaro contesto complessivo vanno, infatti, lette le espressioni adottate in termini di "non adeguatezza", di "tecnica indubbiamente innovativa", di "peculiare esperienza", di "rilevanza scientifica" e di "andamento cronologico non dissimile", mentre il carattere "non ponderato" della mera citazione dell’attività all’estero e degli incarichi in atto evidenzia chiaramente la (peraltro reiterata) sostanziale carenza valutativa al riguardo e non una diversità di valutazione. Peraltro neppure può ritenersi, come sostengono i ricorrenti, che la sentenza impugnata abbia comunque imposto un giudizio per il prof. L. superiore a "buono", così sostituendosi alla commissione giudicatrice, avendo il Consiglio di Stato semplicemente rilevato che, nonostante il passaggio del giudizio da "discreto" a "buono", la valutazione presentava in sostanza gli stessi vizi di manifesta illogicità e irragionevolezza e le stesse carenze di motivazione del precedente giudizio.

Così respinti i primi due motivi del ricorso T.L. e i motivi dal terzo al sesto del ricorso P., risulta poi inammissibile il secondo motivo del ricorso P., attenendo lo stesso, in sostanza, non alla giurisdizione (e ai suoi limiti esterni) bensì al rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Infine neppure meritano accoglimento il terzo e il quarto motivo del ricorso T.L. e il primo motivo del ricorso P., rivolti contro la statuizione dell’impugnata sentenza relativa alla rinnovazione della commissione giudicatrice.

Al riguardo in primo luogo va rilevata la contraddittorietà tra il terzo e il quarto motivo del ricorso T.L..

Il detto ricorrente, infatti, da un lato afferma che la statuizione del giudice amministrativo avrebbe invaso "la sfera riservata al potere legislativo", dall’altro ritiene "inequivocabile la volontà del legislatore di rimettere, in via esclusiva, la scelta circa la rinnovazione di una commissione per effetto dell’annullamento delle operazioni concorsuali in sede di giudizio, alla decisione della pubblica amministrazione", nelle cui competenze la statuizione in esame sarebbe sconfinata.

Nella fattispecie, poi, sul punto, dopo aver premesso che "non vi è nell’ordinamento, salvo il diverso caso della concomitante violazione della normativa sulla formazione dell’organo, un principio o norma generale per cui a seguito dell’annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell’organo che li ha adottati al fine della loro rinnovazione", il Consiglio di Stato, nell’annullare la procedura di valutazione comparativa in oggetto, statuendo che la stessa deve essere "rinnovata integralmente", ha altresì affermato che "deve anche essere innovata la composizione della commissione giudicatrice incaricata dello svolgimento delle operazioni concorsuali al fine di assicurare condizioni oggettive di imparzialità trattandosi, in questo, caso, della terza tornata concorsuale cui sarebbero altrimenti preposti i membri già componenti delle commissioni operanti per le due precedenti ed essendosi altresì riscontrata, come visto, inosservanza del giudicato nel quadro della seconda di tali valutazioni".

Anche tale ultima statuizione, non può che essere inserita nel quadro dell’annullamento della procedura di valutazione comparativa de qua, come disposto dal giudice amministrativo nella vicenda concreta.

In tal senso il Consiglio di Stato, senza esorbitare dai limiti della propria giurisdizione e senza invadere il merito amministrativo, ha semplicemente disposto una misura idonea "ad assicurare l’attuazione del giudicato" (v. D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 34 lett. e), "al fine di assicurare condizioni oggettive di imparzialità" nel caso concreto (riguardante, in particolare, una "terza tornata concorsuale" in una ipotesi di riscontrata "inosservanza" di una precedente pronuncia del giudice amministrativo).

Del resto tale "misura" risponde palesemente all’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale propria del giudice amministrativo, nella fattispecie concreta.

Entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti e i ricorrenti, in solido, in ragione della soccombenza vanno condannati al pagamento delle spese in favore del L.. Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e condanna i ricorrenti in solido a pagare in favore del L. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 12.200,00 Euro, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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