Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 22-05-2012, n. 8068 Responsabilità amministrativa o contabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 settembre 2008 la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha respinto la domanda proposta dal Procuratore regionale, diretta ad ottenere la condanna per responsabilità amministrativa di V.C., B.E., G.S., O.M., T.U., F.R.M. e F.R.S., dirigenti della Polizia di Stato o funzionari del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, per avere versato su propri conti personali somme di denaro di pertinenza dello stesso CONI e di federazioni sportive, e per averle utilizzate in assenza di un vero e proprio sistema contabile, omettendo ogni forma di controllo.

Impugnata dal Procuratore regionale, la decisione è stata riformata dalla prima sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, che con sentenza del 28 febbraio 2011 ha condannato gli originari convenuti al pagamento in favore dell’erario dei singoli importi che a ognuno sono stati ritenuti addebitabili.

Sia B.E., F.R.M. e F.R. S. congiuntamente, sia V.C., hanno proposto ricorso per cassazione, gli uni e l’altro in base a un motivo. A ognuna delle impugnazioni il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha opposto un controricorso. B.E., F. R.M. e F.R.S. hanno presentato una memoria.

Motivi della decisione

Con entrambi i ricorsi viene denunciata la violazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1: si sostiene che il giudice a quo ha compiuto un sindacato ne merito su scelte discrezionali, invadendo quindi un campo riservato all’amministrazione e precluso all’esercizio della giurisdizione contabile.

La censura non è fondata.

I fatti di cui B.E., F.R.M., F. R.S. e V.C. sono stati riconosciuti responsabili consistono nell’aver depositato su loro conti personali il denaro pubblico appartenente agli enti di cui erano esponenti e nel non aver dato giustificazione, data l’assenza di ogni forma di contabilità e di controllo, del suo impiego in conformità con la dovuta destinazione. La fattispecie è dunque del tutto estranea all’ambito della discrezionalità amministrativa, poichè non si verte sulla convenienza dell’impiego delle somme in questione, in un ambito rimesso a vantazioni di opportunità.

Per il resto, le deduzioni dei ricorrenti non sono pertinenti al tema della giurisdizione – che unicamente può venire in considerazione in questa sede – in quanto si risolvono nella prospettazione di asseriti errores in iudicando in cui la Corte dei conti sarebbe incorsa, per aver basato la decisione su semplici presunzioni senza una valutazione unitaria della vicenda e per aver ingiustificatamente disconosciuto che in realtà si era trattato del rimborso di spese sostenute nell’interesse dell’ente di appartenenza o di pagamenti dovuti ai destinatari, quanto a B.E., F.R. M. e F.R.S., o della riscossione di compensi contrattuali per lo svolgimento di attività di dirigente sportivo, quanto a V.C..

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese di giudizio, stante la qualità di parte in senso solo formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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