Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 14-11-2011, n. 41435

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21.12.2009 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna alla pena di mesi sei di reclusione Euro. 600 di multa inflitta nel giudizio di primo grado a B.G. quale colpevole i reati di cui all’art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83, 93 e 95, per avere, in zona sismica, ampliato un balcone e per avere realizzato una scala di ferro che collegava il marciapiedi con detto balcone senza permesso di costruire e art. 349 cod. pen. per avere violato i sigilli apposti ai manufatti abusivi.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando mancanza di motivazione sulla denegata declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata e sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso non è fondato perchè articola censure sul bilanciamento delle circostanze e sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena che distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che, invece, possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.

Le attenuanti generiche hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole al reo in considerazione di particolari circostanze o situazioni che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere, sicchè le stesse possono essere riconosciute quando siano provati elementi favorevoli all’imputato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti di fare emergere sufficientemente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

Il giudice, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente che indichi quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri.

Nella specie, la corte territoriale, in mancanza di elementi idonei a riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche, ha correttamente confermato il giudizio di equivalenza ritenendo adeguata la pena all’entità dei fatti commessi.

Quanto al diniego del beneficio, la stessa corte ha dedotto significazioni negative dalla personalità dell’imputato dal certificato del casellario giudiziale da cui risulta che lo stesso ha subito quattro condanne per reati commessi nell’arco di sette anni, donde il corretto negativo giudizio di prognosi.

Il rigetto del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *