Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-12-2011, n. 6700

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorso in appello oggi all’esame del Collegio è proposto dalla P. S.p.A. e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha accolto un ricorso presentato in quella sede dalla controinteressata M. S. s.p.a. ed ha conseguentemente disposto l’annullamento sia del provvedimento che aveva dichiarato incongrua l’offerta della medesima M. e sia dell’aggiudicazione provvisoria all’appellante del lotto 1 per il servizio di pulizia degli uffici comunali.

La medesima appellante, premesso che la M., dapprima collocata al primo posto in graduatoria, veniva successivamente considerata aver presentato un’offerta incongrua, essendo stati individuate le stesse ore sia per l’attività ordinaria che per quella di miglioria, formula i seguenti motivi di gravame:

Erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza, omessa pronuncia, carenza di motivazione in ordine ai motivi dell’appello principale accolti; essendo evidente come la commissione abbia attentamente valutato, con valutazione di natura tecnica, come siano stati previsti gli stessi costi per due attività diverse (organizzazione ordinaria e migliorie) alle quali erano stati attribuiti punteggi differenziati, andando peraltro in tal modo la M. a modificare in sede di giustificazioni dell’anomalia l’offerta originaria; mentre la stessa sentenza, obliterando tale fatto, si è soffermata esclusivamente sulla diminuzione del punteggio assegnato alla M. (da 20 a 15) per effetto della riscontrata anomalia;

Erroneità, ingiustizia ed illegittimità della sentenza; per avere il giudice di primo grado sconfinato dai limiti della giurisdizione di legittimità, andando a valutare nel merito l’offerta della M. e a considerarla congrua;

Erroneità, illegittimità ed ingiustizia della sentenza appellata, in ordine alla infondatezza dei motivi aggiunti al ricorso principale a alla fondatezza del quarto motivo aggiunto del ricorso incidentale; in quanto la commissione ha valutato l’offerta nella sua globalità, rilevando peraltro un utile marginalissimo del solo 0,20%, mentre non si è tenuto conto che vi erano altri elementi negativi nell’offerta della M.

Ulteriore infondatezza del 1° e del 2° motivo del ricorso principale e fondatezza dei motivi del ricorso incidentale (1° e 1° aggiunto); essendo comunque evidente che l’offerta PFE era da considerare migliore di quella della M.;

Ancora fondatezza del 3° motivo del ricorso incidentale e del 3° motivo aggiunto del ricorso incidentale; in quanto era da considerare erronea la dichiarazione resa da una mandante in materia di situazioni di controllo delle imprese (essendovi inserita la frase "per quanto a propria conoscenza").

La M. si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando la illegittimità della modifica del punteggio assegnato all’offerta della M. (da 20 a 15 punti) per effetto della eliminazione delle ore destinate alle migliorie, mentre la sentenza appellata è immune dai vizi riscontrati nell’atto di appello.

Anche il Comune di Sassari si costituisce in giudizio e conclude per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 4 novembre 2011.

Motivi della decisione

L’appello è fondato, in relazione all’accoglimento del ricorso della M. per incongruità dell’offerta della stessa.

Va rilevato, infatti, che l’offerta suddetta presentava, oltre all’attività ordinaria, una serie di ore destinate a migliorie dell’attività base, che avevano avuto un punteggio aggiuntivo, per cui, sottoposta l’offerta medesima a valutazione, si era individuato che tali ore aggiuntive non erano state valutate, quanto ai costi relativi, a parte, ma le stesse erano ricomprese nelle ore ordinarie, andandosi così a determinare una evidente scopertura dei costi, in quanto il costo delle ore medesime non trovava nell’offerta presentata una sua copertura, onde la conseguenza che le stesse non avrebbero potuto essere effettuate se non con aumento del costo dell’appalto.

Ora, è evidente che se ciò era, l’offerta si presentava come incongrua e l’Amministrazione avrebbe potuto escludere l’offerta della M. come inattendibile, ma ha preferito invece, con un procedimento valutativo, che è frutto di discrezionalità tecnica, valutare invece l’offerta presentata, privandola appunto del punteggio aggiuntivo che le era stato assegnato per effetto delle ore destinate alle migliorie e che non trovavano una copertura in ordine ai relativi costi, ed ha così rideterminato il punteggio assegnato all’offerta presentata, rapportandolo alla situazione reale e diminuendo il punteggio assegnato da 20 a 15 punti.

Il procedimento suddetto, per quanto possa essere considerato singolare, essendo stato più proprio escludere l’offerta presentata, in quanto effettivamente incongrua, non può però essere censurato fino a considerarlo illegittimo, trattandosi di valutazioni che sono state effettuate in ordine ad un’offerta che presentava un evidente anomalia al suo interno, e il fatto che essa sia avvenuta a buste aperte non determina un "vulnus" procedimentale, in quanto nessuna disparità di trattamento si è determinata, ma solo una correzione di valutazione relativamente ad una valutazione precedentemente determinata e risultata collegata ad un fatto dichiarato e verificato come inesistente.

La riduzione del punteggio, peraltro, è fatto squisitamente tecnico, determinato dalla presenza o dalla assenza di elementi esistenti nell’offerta presentata.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, i provvedimenti adottati dall’Amministrazione procedente non appaiono illegittimi e l’appello può essere accolto, con assorbimento delle altre censure non espressamente trattate.

Le spese di giudizio del doppio grado, attesa la particolarità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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