Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 14-11-2011, n. 41431

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 15.10.2010 il Tribunale di Pesaro in Fano ha assolto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato V. S. dall’imputazione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), realizzazione senza permesso di costruire di un manufatto rettangolare aperto su un lato composto da 3 setti murari, alti da mt. 2,27 a mt. 2,77, privo di copertura esteso circa 40 mq e lo ha condannato alla pena di Euro 280 d’ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71, 72 (per avere eseguito il manufatto in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato e sotto la direzione di un tecnico abilitato e senza la prescritta denuncia dei lavori, D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94, 95, esecuzione della suddetta opera in zona sismica in assenza della prescritta autorità provinciale.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta configurabilità delle contravvenzioni per essere la stessa basata sulla trascrizione di note a lui dirette provenienti dalla Provincia di Pesare ed Urbino (ufficio Sismico) e dal Comune di Odano, nelle quali si davano chiarimenti sulla qualificazione giuridica dell’opera eseguita, senza alcuna rivisitazione critica dei documenti i cui estensori non avevano titolo "per assurgere a consulenti del Giudicante".

Aggiungeva che, per la natura e per la consistenza dell’opera (da considerarsi minore), non era necessario eseguire gli adempimenti stabiliti dalla normativa sismica e da quella sul conglomerato cementizio perchè il manufatto non era in grado di assolvere una funzione statica e non comportava alcun rischio per la pubblica incolumità, come poteva desumersi da una delibera della Giunta della Regione Marche che aveva indicato "come attività libere le opere di contenimento, anche se permanenti, su aree prospicienti zone non rilevanti ai fini della pubblica incolumità con altezza del cuneo di spinta inferiore a 3 metri".

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso, che investe l’affermazione di responsabilità per le residue contravvenzioni, è manifestamente infondato, essendosi il giudice di merito adeguato all’indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità delle contravvenzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 71 e 95, è irrilevante la natura dei lavori (ovvero che si tratti d’interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero d’interventi di nuova costruzione), in quanto la violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato presuppone soltanto l’esecuzione di lavori edilizi in zona sismica ovvero che comportino l’utilizzo del cemento armato. Cassazione Sezione 3^ n. 46081/2008 RV. 241783.

Ne consegue che i suddetti reati sussistono prescindendo completamente dalla caratterizzazione dei lavori ove eseguiti in zona sismica o con l’uso del cemento armato nella specie, le fondazioni del manufatto erano in cemento armato, come accertato in sede di merito, donde l’assoluta inconcludenza dei rilievi difensivi sulla caratterizzazione delle opere.

La manifesta infondatezza del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro. 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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